Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20086 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20086 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 8693-2013 proposto da:
VENTURONI

GERMANO VNTGMN55A21L103S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO
DI TEODORO, giusta procura in atti;
– ricorrente –

2018
contro

1057

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

Data pubblicazione: 30/07/2018

BECCARIA

29,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta procura in atti;
– controrícorrente –

di L’AQUILA, depositata il 10/12/2012, r.g. n.
1059/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale
Avvocato GIAMPIERO PROIA;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

avverso la sentenza n. 1209/2012 della CORTE D’APPELLO

R.G. 8693/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1209/2012, rigettava l’appello proposto
da Venturoni Germano avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda diretta
ad ottenere il risarcimento del danno subito per aver confidato nell’accoglimento delle
domande di rendita vitalizia con riscatto dei contributi quale collaboratore familiare di

dipendente di “Intesa San Paolo Spa”, prima accolte e poi annullate d’ufficio dall’Inps,
dopo le sue dimissioni irrevocabili dal rapporto di lavoro per accedere al Fondo di
solidarietà per il sostegno al reddito istituito presso l’INPS dal DM 28.4.2000.
A fondamento della decisione la Corte d’appello riteneva che nel caso in esame non
sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’articolo 54 della legge numero 88/89
che riconosce valore certificativo soltanto alle comunicazioni dell’INPS rese su
domanda e dirette specificamente a certificare la posizione contributiva utile al
pensionamento. Nessun rilievo poteva avere inoltre il fatto che il ricorrente avesse
effettivamente contestato in via gerarchica il provvedimento di annullamento, in
quanto ciò che rilevava era comunque che il comportamento dell’Inps non fosse
idoneo ad ingenerare nel ricorrente un affidamento tutelabile.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso Venturoni Germano con
due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione falsa applicazione
dell’articolo 54 legge numero 88/89 in relazione all’articolo 12 disposizioni preliminari
del codice civile. Violazione falsa applicazione dell’articolo 1218 codice civile in
relazione gli articoli 1175 e 1176 codice civile (articolo 360 numero tre c.p.c.). E ciò in
quanto la Corte di merito aveva errato ad interpretare l’articolo 54 cit.
circoscrivendone la portata applicativa della norma alle sole comunicazioni fornite
dall’Inps che contengono un estratto contributivo inerente l’intera posizione
contributiva dell’assicurato e ad affermare che dette comunicazioni dell’Inps debbano
essere formulate specificatamente per certificare la posizione contributiva utile al
pensionamento; laddove la legge parla semplicemente di comunicazione concernenti i
dati richiesti relativi alla propria posizione previdenziale e pensionistica, con una
formula che non può essere riferita soltanto alla attestazione ed asseveramento della
complessiva situazione assicurativa e previdenziale del richiedente, ma semplicemente
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coltivatore diretto, per i periodi ivi indicati, domande presentate quando era ancora

R.G. 8693/2013

ai dati di natura previdenziale assicurativa nella fattispecie richiesti. Inoltre la
sentenza era errata nella parte in cui, pur escludendo l’applicazione dell’art. 54. cit.,
non ha riconosciuto comunque la responsabilità contrattuale dell’INPS ai sensi
dell’art.1218 c.c. per l’erroneità delle comunicazioni inoltrate al ricorrente sotto il
profilo della violazione dei canoni di correttezza e diligenza nell’esecuzione
dell’obbligazioni.
2. Col secondo motivo il ricorso deduce violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art.414 e

applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’interpretazione degli atti
introduttivi del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente
affermato che l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’INPS riguardasse il
successivo provvedimento di annullamento.
3. Il primo motivo, avente valore assorbente, è fondato nei limiti di cui appresso.
E’ pacifico, e risulta dalla riproduzione testuale dei documenti contenuta nel ricorso,
che nel caso di specie l’Inps abbia accolto per due volte le domande di rendita vitalizia
relative a periodi contributivi del ricorrente, specificando che dall’accoglimento della
domanda derivasse l’accredito sulla posizione contributiva dell’istante dei contributi
relativi ai periodi specificamente individuati e per le causali richieste; e con
determinazione del corrispondente importo dovuto a carico del contribuente. Si tratta
di un atto complesso che accoglie la domanda diretta ad accrescere la posizione
contributiva relativamente a determinati periodi e comunica i dati relativi ai contributi
oggetto del riscatto; ed è come tale idonea ad ingenerare l’affidamento dell’assicurato
sulla consistenza della propria posizione contributiva incrementata per provvedimento
dell’INPS in relazione al periodo oggetto del riscatto.
4.- La giurisprudenza di questa Corte non ha inteso limitare gli elementi costitutivi
della responsabilità civile dell’Istituto in relazione al solo caso dell’errore contenuto in
una determinata e tassativa tipologia di provvedimenti (estratti certificativi ex art. 54
cit.) che, come si assume nella sentenza impugnata, abbiano lo scopo di certificare, su
domanda, la posizione contributiva complessiva del contribuente diretta alla
liquidazione del trattamento pensionistico. Anche provvedimenti diversi, se inficiati da
errore addebitabile all’Istituto ed in quanto abbiano comportato un errore scusabile da
parte dell’assicurato, possono rilevare alla stregua di un comportamento suscettibile di
essere valutato (ex artt. 1175 e 1176 codice civile) sul piano del risarcimento
contrattuale ex articolo 1218 c.c., qualora sussistano gli ulteriori requisiti della
fattispecie sotto il profilo causale.
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434 c.p.c.; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa

R.G. 8693/2013

5.- Tanto si evince dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha già avuto modo di
riconoscere la responsabilità risarcitoria dell’Inps in relazione ad erronee
comunicazioni dello stesso I.N.P.S. aventi ad oggetto il ricongiungimento di periodi
contributivi ed anche se le inesatte informazioni non fossero contenute in documenti
rilasciati a richiesta dell’interessato bensì rilasciati dallo stesso Istituto in occasione di
una campagna informativa di carattere generale (Cass. 24496/2011 ); ed altresì nel
caso in cui gli estratti-conto assicurativi fossero inidonei a rivestire efficacia

6.- Questa Corte infatti dando continuità ad un orientamento già emerso ha ribadito
che, nell’ipotesi in cui l’Inps abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della
posizione contributiva, l’ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto
dall’interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di
responsabilità contrattuale, fondata sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante
sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la
fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita
(quali quelli garantiti dall’art. 38 cost.), ancorché le informazioni erronee siano state
fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall’interessato e
inidonei a rivestire efficacia certificativa.
7.- Secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 8
aprile 2002 n. 5002), trattasi di obbligazione di origine legale, attinente ad un
rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della
stessa è di natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma dell’art.1218
c.c., colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente
all’inadempimento di tale obbligazione ha l’onere di provare unicamente la fonte del
suo diritto e di allegare la circostanza dell’inadempimento o del non esatto
adempimento della controparte, oltre che provare il danno subito.
8.- Mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo
dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dell’impedimento
rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533; per una applicazione recente, cfr.
Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577). La nozione di causa non imputabile al debitore
che induce l’impossibilità della prestazione o dell’esatta prestazione è stata
costantemente precisata da questa Corte in termini di fatto oggettivo esterno alla
sfera di dominio del debitore, che determina l’impossibilità della prestazione
nonostante l’esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale
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certificativa (Cass. n. 2327/2016; e n. 23050/2017).

R.G. 8693/2013

diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2008 n.
17564, 23 aprile 2004 n. 7729 e 5 agosto 2002 n. 11717).
9.- Per le ragioni esposte il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il
resto. La sentenza deve essere cassata e la causa rinviata per il seguito alla Corte
d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale nella definizione della domanda
applicherà i principi di diritto desumibili dalle precedenti considerazioni e provvederà
alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti

P.Q. M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 13.3.2018.

per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

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