Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20086 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23872/2018 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci

n. 21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da S.H., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

S., proveniente dal Punjab, aveva riferito di essere espatriato in quanto era stato minacciato dal sindaco del proprio villaggio – il quale aveva già ucciso il padre, perchè si era rifiutato di permutare un terreno di cui era proprietario, in prossimità dell’aeroporto, con altri privi di valore – e non aveva trovato protezione presso la polizia, cui il delitto era stato inutilmente denunciato.

La corte del merito ha condiviso il giudizio già espresso dal primo giudice, di scarsa credibilità del racconto dell’appellante, generico, stereotipato e intrinsecamente contraddittorio, ribadendo, altresì, che la vicenda si inquadrava, in ogni caso, in un contesto di natura privata; ha quindi rilevato che, secondo le fonti internazionali richiamate dal primo giudice, il Pakistan non versa in una situazione di violenza indiscriminata, di per sè idonea a porre in pericolo l’incolumità dei suoi cittadini; ha infine escluso che il richiedente avesse allegato fatti da cui dedurre la sua vulnerabilità.

Contro la sentenza S.H. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non gli ha chiesto alcun chiarimento, nè ha ritenuto di dover approfondire le dichiarazioni da lui rese in sede amministrativa, in tal modo omettendo di verificare la veridicità dei fatti; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il giudice escluso che egli corra il rischio di subire un grave danno in caso di rientro in patria, nonostante vi siano pronunce di segno contrario che, smentendo le fonti consultate dal tribunale, hanno accertato che nel Punjab sussiste una situazione di violenza generalizzata.

Entrambi i mezzi di censura sono inammissibili.

Il primo difetta totalmente del requisito della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto, senza considerare che la decisione impugnata è stata emessa dalla corte d’appello, non chiarisce se il ricorrente, con apposito motivo di gravame, abbia lamentato l’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte del tribunale e se abbia chiesto di essere sentito a chiarimenti dal giudice di secondo grado.

Il secondo sembra investire la decisione del tribunale e, comunque, si risolve nella generica richiesta di una diversa valutazione delle fonti di informazione internazionale consultate dal primo giudice, neppure indicate nè richiamate nel loro contenuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

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