Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20086 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 828/2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

NAZIONALE 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONARCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI IANNETTONE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/33/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 24/04/2012, depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 91/33/2012 depositata in data 22/05/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, risultava integrata la “soggettività passiva dell’IRAP”, tenuto conto della “effettività degli strumenti e dell’organizzazione impiegata”, in quanto, il medico convenzionato, “un chirurgo con studio in luogo diverso da quello della propria abitazione”, si era avvalso “di personale dipendente e di collaboratori” ed aveva “utilizzato beni che vanno ben oltre ciò che necessita l’esercizio della professione”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, artt. 112, 167 e 416 c.p.c., per avere la C.T.R. ricollegato la sogyettività passiva dell’IRAP all’utilizzo di personale dipendente, anche con funzioni di carattere esecutivo, e di collaboratori, anche ai fini della sostituzione del medico durante i periodi di assenza, nonchè alla disponibilità di uno studio diverso dalla propria abitazione o delle spese sostenute per il proprio commercialista, fattori di per sè non significativi.

Con il secondo motivo, viene poi dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (formulazione ante Novella 2012, trattandosi di sentenza pubblicata nel maggio 2012), un vizio, sempre riguardo al profilo dell’autonoma organizzazione, un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

2. La prima censura è fondata, assorbito il secondo motivo.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.

Nella specie, la CTR ha dato rilievo generico alle spese per lavoro dipendente (ed il contribuente aveva dedotto che si trattava di un dipendente part-time), per compensi a terzi ed ad altre spese varie, oltre che alla disponibilità di uno studio attrezzato, in luogo diverso dalla propria abitazione, elementi questi, così come esposti, non influenti.

La sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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