Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20086 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20086 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 17718-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
2013
2042

ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

FERNANDO FRANCO;

Data pubblicazione: 02/09/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 1555/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 27/06/2007 r.g.n. 1618/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

VENUTI;

R.G. n. 17718/08
Ud. 11.6.2013

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 8 – 27
giugno 2007, in riforma della decisione di primo grado che aveva
ritenuto inammissibile l’azione giudiziaria proposta da Franco
Fernando nei confronti dell’INPS per intervenuta decadenza ex
art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni,
nella L. 11 marzo 1970 n. 83, ha accolto la domanda proposta dal
predetto lavoratore, volta ad ottenere la iscrizione negli elenchi dei
lavoratori agricoli per l’anno 1994, da cui era stato cancellato per
le giornate denunciate.
Dopo aver affermato che il termine di decadenza di 120
giorni previsto dal predetto art. 22 per l’esercizio dell’azione
giudiziaria ha natura sostanziale ed è rilevabile d’ufficio dal
giudice, la Corte di merito ha rilevato che tale termine inizia a
decorrere dalla notifica del provvedimento definitivo dell’INPS
sulla domanda ovvero dall’adozione di un atto da cui risulti con
certezza che l’interessato è venuto a conoscenza legale del
provvedimento.
Nella specie, poiché nulla di tutto ciò era avvenuto, la
eccezione di decadenza proposta dall’INPS era priva di
fondamento.
Nel merito, la domanda proposta dal lavoratore era fondata,
essendo emerso dalla prova testimoniale che il medesimo aveva
svolto lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in
contestazione. Egli aveva dunque diritto ad essere nuovamente
iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

,

o
.,
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
l’Istituto sulla base di un solo motivo. Il lavoratore è rimasto
intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D.L. n. 7 del 1970,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, degli artt. 8
L. n. 533 del 1973, 15 disposizioni sulla legge in generale, 148
disp. att. cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 9 L. n.
533/73, 11 d. lgs. n. 375 del 1993, deduce che il termine di 120
giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria decorre dalla data di
notifica all’interessato del provvedimento conclusivo adottato in
esito al procedimento amministrativo ovvero dalla scadenza dei
termini per la definizione di tale procedimento.
E poiché nella specie il ricorso avverso il provvedimento di
cancellazione era stato proposto alla Commissione Provinciale per
la manodopera agricola in data 6 agosto 1996, alla data del
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (20 luglio
1999) era ampiamente decorso, dalla scadenza dei termini per la
definizione del procedimento amministrativo, il termine di 120
giorni, onde l’azione giudiziaria era inammissibile.
2. Il motivo è fondato.
Premesso che, come affermato dalla Corte territoriale con
statuizione, sul punto, passata in giudicato, il termine di
decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 22 D.L. 3 febbraio 1970
n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970 n. 83,
per la proposizione dell’azione giudiziaria si configura come un
termine di natura sostanziale, deve osservarsi che è principio
consolidato di questa Corte che “In caso di avvenuta presentazione

dei ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d. lgs. n. 375 del
1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale)

..

v

negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di
cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni
per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dall’art. 22 del d.l. n.
7

del 1970, decorre dalla definizione del procedimento

amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di
adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la
scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso,
dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un
provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato,
al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/07; conformi,
tra le altre, Cass. n. 2373/07; Cass. n. 4261/07; Cass.
20668/07; Cass. 15785/11; Cass. 29070/11).
Risultando, nella fattispecie in esame, che il ricorso avverso
il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli è stato proposto da Franco Fernando alla
Commissione Provinciale per la manodopera agricola il 6 agosto
1996, alla data della proposizione dell’azione giudiziaria (20 luglio
1999: deposito del ricorso introduttivo) era abbondantemente
decorso il termine di 120 giorni dalla data di scadenza dei termini
per la defmizione, non comunicata all’interessato, del
procedimento amministrativo (complessivamente 240 giorni dal
provvedimento di cancellazione, ex art. 11 d. lgs. 11 agosto 1993
n. 375).
L’azione giudiziaria era pertanto inammissibile.
Previo accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa va decisa nel merito a norma dell’art. 384,
secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda
proposta dal lavoratore.
Quest’ultimo non è tenuto al pagamento

delle spese

dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. cod.

notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se

proc. civ., nel resto anteriore a quello introdotto dall’art. 42 D.L.
30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella L.
24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
Fernando. Nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2013.

decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Franco

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