Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20085 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A.T., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MONTANELLI Francesco,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Lanfranco Cugini in

Roma, piazza San Giovanni in Laterano, n. 26;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SORA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di

Sora, in data 17 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 15 dicembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Sora, con sentenza in data 1 marzo 2006, rigettò la domanda di F.A.T., confermando il suo debito di Euro 247,68 nei confronti del Comune di Sora, il quale, con apposita determinazione dirigenziale, aveva richiesto il rimborso delle spese sostenute per la rimozione di affissioni abusive relative alla elezioni per il Parlamento europeo del 12-13 giugno 2004.

Il Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, con sentenza depositata il 17 aprile 2008, ha rigettato l’appello della F..

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 giugno 2009, sulla base di due motivi.

L’intimato Comune di Sora non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo di ricorso (error in iudicando; violazione e falsa applicazione della L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, nonchè della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 17 e 18) la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia dichiarato l’estinzione dell’obbligazione di pagamento, per essere stata la determinazione dirigenziale notificata, in assenza di contestazione immediata, oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che nella specie il Comune non ha irrogato alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sulla propaganda elettorale stabilite dalla L. n. 515 del 1993, ma si è limitato ad addebitare al responsabile dell’affissione abusiva le spese sostenute per la rimozione. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni generali contenute nelle sezioni 1^ e 2^ del capo 1^ della L. n. 689 del 1981, richiamate dalla L. n. 515 del 1993, art. 15, u.c., esclusivamente per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite da detta legge.

Il secondo mezzo (error in iudicando; violazione e falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, artt. 3 e 15, della L. n. 81 del 1993, art. 29 e della L. n. 689 del 1981, art. 6) pone il quesito se il committente sia automaticamente responsabile per l’affissione dei manifesti abusivi, qualora non venga provato un rapporto diretto d’incarico dato dallo stesso agli attacchini per l’affissione vietata.

La censura è manifestamente infondata. Per espressa previsione (L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 3), il committente, insieme all’autore materiale, è responsabile delle spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva. Lo ius superveniens introdotto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 483, che, modificando il comma 3 del citato art. 15, prevede la responsabilità esclusivamente in capo all’esecutore materiale, è inapplicabile ai fatti commessi in epoca precedente (Cass., Sez. 2^, 24 novembre 2005, n. 24790).

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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