Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20085 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17275-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 355/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di N.M. dell’avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativo ad irpef 2007, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ad integrale conferma della decisione di primo grado, ribadiva l’annullamento dell’atto impositivo.

In particolare, il giudice di appello riteneva che i finanziamenti, posti a base dell’accertamento, per come emergente dalla documentazione in atti erano stati utilizzati per fronteggiare esposizioni debitorie, mentre il gravame non aveva censurato l’accertamento compiuto dalla C.T.P. per il quale non era stato ridotto, per le rate del mutuo ipotecario acceso per l’acquisto dell’abitazione principale, il coefficiente secondo il D.M. settembre 1992.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso -con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, è manifestamente fondato. Ed invero, la sentenza impugnata, nella valutazione dell’idoneità degli elementi forniti dall’Amministrazione e di quelli contrapposti forniti dal contribuente, si discosta dai principi, ormai consolidati, espressi in materia da questa Corte (tra le tante Cass. n. 5365/2014: secondo cui “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore).

2. Nel caso in esame, la Commissione regionale nel ritenere che la valenza del fatto presuntivo assunto come indice fosse stemperata perchè i finanziamenti avevano fronteggiato la situazione debitoria del contribuente, non ha fatto buon governo della normativa di riferimento, come interpretata da questa Corte.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito perchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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