Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20085 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 817/2013 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

NAZIONALE 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONARCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI IANNETTONE giusta procura

speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

S.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 239/07/2012, depositata in data 17/05/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il contribuente doveva ritenersi assoggettato ad IRAP, in quanto, per gli anni in contestazione, “oltre a beni strumentali sulla cui congruità qualitativa e quantitativa questo Giudice non ha elementi per valutare” ed “a parte il lavoro altrui semprechè funzionale al rispetto della Convenzione”, che regola il rapporto tra il Medico e ASL, rilevavano le “altre spese dedotte, quali consumi ed altre spese documentate”, incidenti in termini percentuali sui redditi conseguiti tra il 18% ed il 30%.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, artt. 112, 167 e 416 c.p.c., per avere i giudici della C.T.R. ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP, pur in assenza di elementi per valutare la congruità qualitativa e quantitativa dei beni strumentali appartenenti al contribuente e pur non attribuendo rilievo alla presenza di personale dipendente, sulla sola base dell’ammontare delle “altre spese documentate”.

2. La censura è fondata, assorbito il secondo motivo, implicante vizio motivazionale.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con sguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) mpieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.

Nella specie, la CTR, oltre ad affermare di non potere vagliare la congruità “qualitativa e quantitativa” della spesa per beni strumentali e, genericamente, di non potere dare rilievo alla spesa per lavoro altrui”, evidenzia elementi del tutto ininfluenti (quali l’incidenza, in rapporto percentuale, delle spese sostenute, peraltro diverse da quelle per i beni strumentali e per il lavoro altrui, rispetto ai redditi percepiti dal professionista).

La sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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