Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20085 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20085 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 20056-2010 proposto da:
MODULEX S.R.L. 0390170777, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA PINEROLO 22,

presso lo studio

dell’avvocato GIOCOLI VIRGINIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHIETERA FRANCESCA, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1819

contro

COSOLA SAVERIO CSLSVR48R12F052P, SCHIUMA GIUSEPPE
SCHGPP54S30F052A, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 02/09/2013

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20,

presso lo studio

dell’avvocato ANGELA BUCCICO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SANTOCHIRICO VINCENZO, giusta delega in
atti;
– controricorrenti

1000/2009 della CORTE D’APPELLO

di POTENZA, depositata il 05/08/2009 r.g.n. 1180/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

21/05/2013

dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 9/7 — 5/8/09 la Corte d’appello di Potenza, nel pronunziarsi
sull’impugnazione proposta da Schiuma Giuseppe, Cosola Saverio ed Angona
Filippo avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Matera che

restituzione delle somme per scatti di anzianità dalla medesima indebitamente
recuperate dopo il loro iniziale riconoscimento, ha dichiarato estinto il giudizio nei
confronti dell’Angona per intervenuta rinunzia, mentre ha accolto il gravame in
favore degli altri due dipendenti, condannando, di conseguenza, la società
appellata al pagamento degli importi di cui era risultata debitrice.
La Corte ha spiegato che per prassi aziendale, accertata all’esito dell’istruttoria,
tali emolumenti erano entrati a far parte della retribuzione in ragione della loro
stabilità e continuità, con conseguente illegittimità del loro recupero da parte della
datrice di lavoro.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Modulex s.r.I che affida
l’impugnazione a due motivi di censura.
Resistono con controricorso Schiuma Giuseppe e Saverio Cosola.
La ricorrente deposita, altresì, memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo, dedotto per omessa ed insufficiente motivazione su un fatto
decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt.
1340, 1374 e 2077 cod. civ., la ricorrente società contesta il ricorso, da parte dei
giudici d’appello, al criterio dell’uso aziendale per la giustificazione del
mantenimento degli scatti biennali di anzianità. Al riguardo la ricorrente evidenzia
che si era limitata esclusivamente a riconoscere al personale lo stesso trattamento
economico praticato dalla precedente datrice di lavoro “Arti grafiche” s.r.1,
aggiungendo il computo degli scatti maturati in corso di rapporto e finendo, in tal
modo, per attribuire ai dipendenti un numero di scatti superiore a quello previsto

1

aveva respinto la loro domanda diretta alla condanna della Modulex s.r.l. alla

dal contratto collettivo nazionale di settore, senza che tutto ciò autorizzasse ad
intravvedere nella fattispecie una ipotesi di prassi aziendale come erroneamente
intesa dalla Corte di merito.
Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del

omesso di considerare che la norma collettiva in questione pone un limite
massimo nel riconoscimento degli scatti di anzianità, stabilendo che l’aumento in
cifra fissa deve essere contenuto fino ad un massimo di cinque bienni.
Il ricorso è infondato.
Invero, nel motivare il proprio convincimento sull’esistenza di una preassi
aziendale favorevole ai dipendenti, la Corte di merito ha spiegato, con
argomentazioni congrue che sfuggono ai rilievi di legittimità, che i lavoratori
avevano fatto chiaro riferimento sia agli scatti di anzianità maturati con la
precedente datrice di lavoro, come risultanti dalle buste paga, che a quelli
ininterrottamente corrisposti per ben sette anni, in base al loro calcolo effettuato al
momento del passaggio dalla società Arti Grafiche s.r.l. alla Modulex s.r.I.; inoltre,
era significativa pure la circostanza per la quale proprio nel periodo del passaggio
alle dipendenze della nuova datrice di lavoro si era fatto riferimento alla locuzione
“scatti congelati” contenuta nelle precedenti buste paga; infine, da tutte le buste
paga prodotte si ricavava che il calcolo era stato eseguito mantenendo l’importo
maturato a titolo di scatti di anzianità e prevedendosi cambi di scatto biennali, per
cui era da ritenere che tali emolumenti erano entrati a far parte della retribuzione
in ragione della loro stabilità e continuità, con conseguente illegittimità del loro
recupero da parte della datrice di lavoro
Tanto premesso, occorre aggiungere che il ricorso, da parte dei giudici d’appello,
al criterio dell’uso aziendale più favorevole al lavoratore è conforme all’indirizzo
interpretativo espresso al riguardo da questa Corte.

“CCNL Grafici Industria”, la ricorrente evidenzia che i giudici d’appello hanno

Infatti, con sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte n. 8342 dell’8/4/2010, si
è statuito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento
favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in
trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai

quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e
che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione
pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a
conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività
impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti
individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale. Ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai
lavoratori trovi origine nell’uso aziendale, ad essa non si applica né l’art. 1340 cod.
civ. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,
in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione, quindi, di
un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – né, comunque, l’art.
2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti
collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica “in peius” del trattamento
in tal modo attribuito.” (conf. a Cass. Sez. Un. n. 26107 del 13/12/2007 e a Cass.
Sez. lav. n. 17481 del 28/7/2009)
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo con loro attribuzione all’avv. Vincenzo Santochirico
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

3

Av)

contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale, il

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nella misura di €
3000,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di
legge, con attribuzione all’avv. Santochirico.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2013

Il Consigliere estensore

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