Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20084 del 11/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6754/2017

R.G., sollevato dal Tribunale per i minorenni di Bolzano con

ordinanza in data 7 marzo 2017 nel procedimento promosso da:

Z.D. e Z.R. a favore della minore Z.S., ed

iscritto al n. 7/16 A di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha

chiesto di dichiarare la competenza funzionale della Corte d’appello

di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Z.D. e R. proposero ricorso alla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, chiedendo, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 67, il riconoscimento del provvedimento emesso il 2 febbraio 2006 e confermato con decisione del 28 aprile 2006, con cui la Commissione per l’istituto dell’adozione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica di Macedonia aveva disposto in loro favore l’adozione della minore Z.S.;

che con ordinanza del 9 novembre 2016 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina speciale in materia di adozione dei minori, che attribuisce al tribunale per i minorenni le competenze relative alle procedure di adozione;

che la domanda è stata pertanto riproposta dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bolzano, che con ordinanza del 7 marzo 2017 ha sollevato conflitto negativo di competenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, l’ordinanza con cui è richiesto il regolamento d’ufficio dev’essere comunicata alle parti, le quali, entro venti giorni, possono depositare scritture difensive e documenti;

che nella specie l’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bolzano non risulta comunicata agl’istanti, i quali non hanno svolto attività difensiva, non avendo ricevuto neppure comunicazione dell’avvenuta fissazione dell’adunanza camerale;

che la causa dev’essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, al fine di procedere alla comunicazione agl’istanti dell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di competenza.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione a Z.D. e Z.R. dell’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bolzano il 7 marzo 2017.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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