Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20084 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8248-2013 proposto da:

B.A., M.A., B.L.S., in qualità di

eredi di B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

MENZO 28, presso lo studio dell’avvocato FABIO BASILI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO BASILI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZI (OMISSIS);

– intimato-

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope – legis;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 182/9/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Basili Fabio, difensore del ricorrente che chiede

rinuncia alla causa.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.R. di silenzio – rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP versata per gli anni d’imposta (OMISSIS), la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non dovuto il richiesto rimborso.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dì partecipare all’udienza di discussione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si sono costituiti, a seguito di decesso di B.R., gli eredi, B.A., B.L.S. e M.A., con contestuale rinuncia agli atti del giudizio, notificata all’Agenzia delle Entrare.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, avendo i ricorrenti, nella qualità, depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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