Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20083 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21998/2018 proposto da:
K.N., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via G.
Matteotti n. 146, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che lo
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
K.N., cittadino (OMISSIS), ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il decreto del Tribunale di Ancona che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Non risulta depositata, unitamente al ricorso, copia autentica del decreto impugnato.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, norma che non è derogata dalle specifiche prescrizioni processuali contenute nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e succ. modd. regolanti il procedimento camerale per cassazione sulle domande di protezione internazionale (Cass. n. 18416/010).
La mancata predisposizione di difese da parte del Ministero dell’Interno esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020