Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20083 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20083 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

carichi di
pregressi

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
CICCOTTI AV1ERO srl,

in persona del liquidatore, rappresentata e

difesa dall’avv. Cesare Glendi e dall’avv. Luigi Manzi, presso il
quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Federico
Oonfalonieri n. 5;

controricorrente

avverso la sentenza della Cturdssione tributaria regionale
della Toscana n. 9/27/08, depositata il 4 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14 febbraio 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la
ricorrente e l’avv. Federica Manzi per la cantroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastróberardino, che ha concluso per

Data pubblicazione: 24/09/2014

ruol< l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della (Immissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo l'appello della srl Cèccotti Aviero, ha annullato il provvedimento, qualificato diniego di condono, con il quale veniva richiesto il versamento della samma portata da una definizione dei carichi di ruolo pregressi, prevista dall'art. 12 della legge 27 diceMbre 1992, n. 289, corrisposto la seconda rata in data 28 luglio 2005, e quindi oltre il termine fissato, con l'ultima disposizione di proroga, al 18 aprile 2005. Secondo il giudice d'appello, il mancato o tardivo pagamento della seconda rata non camporta la decadenza dal beneficio, non prevedendo l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 una siffatta sanzione, che neppure era ricavabile dal sistema della legge. La società contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 14 delle preleggi e dell'art. 12, coma 2, della legge n. 289 del 2002, l'arrministrazicne ricorrente assume che il termine fissato dalla seconda disposizione in rubrica, più volte modificato, pur in assenza di previsione espressa deve considerarsi perentorio, con conseguente erroneità della sentenza Che ritenga irrilevante ai fini del perfezionamento e dell'efficacia del beneficio il termine ivi previsto per il versamento del cd. importo residuo. Il ricorso è fondato. Secondo il Chiaro tenore dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002, l'estinzione del debito portato dai carichi inclusi nei ruoli, senza corresponsione degli interessi di mora, è condizionata al pagamento di una santa pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, suddivisa in due parti, rispettivamente del venti e dell'ottanta per cento - oltre al rimborso delle spese entro i termini fissati dallo sostenute dal concessionario -, stesso art. 12 e dalle sue successive madificazioni. 2 cartella di pagamento, avendo la contribuente, in sede di Questa Corte ha in proposito ripetutanente affermato Che "l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente can riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed moR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 diceMbre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualnente regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Né consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di Chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Case. n. 20746 e n. 24316 del 2010, n. 104 del 2014). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate fra le parti, considerato che l'orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo in epoca successiva al sorgere della controversia ed alla proposizione del ricorso per cassazione. P . Q .14 3 sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza \?1ONE ESENTE Di\ 9 Al SENSI DEL N. 131 TAB. ALL . - N.5 laATERIA TRIBUTARIA e, decidendo nel rrerito, rigetta il ricorso introduttivo vo delMa contribuente. Dichiara canpensate fra le parti le spese dell' intero giudizio. Così deciso in Rana il 14 febbraio 2014.

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