Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20083 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20083 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19293-2011 proposto da:
TIBERINA POMIGLIANO S.R.L. 024159105429, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso
lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PACCIARINI ANNA
2013

MARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1677

contro

LA MONTAGNA GIULIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 02/09/2013

avverso la sentenza n. 888/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/05/2010 r.g.n. 2127/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito l’Avvocato PACCIARINI ANNA MARIA;

Udienza 14.5.2013, causa n. 10
n. 19293/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.5.2008 il Tribunale del lavoro di Noia rigettava la domanda
proposta da,-Montagna Guido di dichiarazione di illegittimità del licenziamento
intimatogli dalla s.r.I Tiberina Pomigliano per assenza ingiustificata dal livoro dal
1.9.2002 al 3.10.2002. Il Giudice di prime cure osservava che la tesi dek%Montagna
secondo cui aveva avvertito del suo stato di malattia telefonicamente l’azienda ed
aveva fatto istanza verbale al referente aziendale Battiloro di aspettativa non avevano
trovato conferma in sede istruttoria. La sanzione adottata poi non era tardiva in quanto
il datore di lavoro aveva contestato la condotta del dipendente quando l’assenza
ingiustificata era ancora in atto; il CCNL prevedeva a sanzione espulsiva oltre i 4 gg. di
assenza ingiustificata.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3.2.2010 riesaminava le deposizioni
rese dai testi e sottolineava come
le dichiarazioni rese dal teste Battiloro secondo cui
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non avrebbe mai ascoltato
Montagna manifestargli l’intenzione di chiedere
un’aspettativa contrastavano con le stesse deduzioni della società nella memoria di
costituzione e che nello stesso telegramma di recesso non si negava la circostanza.
Inoltre il teste Catalano, contrariamente a quanto poi affermato nel corso dell’istruttoria
in sede di sommarie informazioni nel procedimento ex art. 700 c.p.c., aveva dichiarato
di aver portato personalmente il certificato medico in azienda e di averlo lasciato sulla
scrivania della segretaria. Il lavoratore aveva subito nel 2001 un infortunio sul lavoro ed
era rimasto coinvolto in un incidente stradale il 14.6.2002 ed appariva altamente
improbabile che, dopo aver documentato le numerose assenze per circa un anno,
avesse inopinatamente cambiato atteggiamento. Era emersa nella documentazione
medica prodotta una prescrizione di 30 gg. di riposo dal 27.8.2002. Era ragionevole
ritenere che il Montagna, che appariva in un periodo di poca lucidità mentale stante lo
stato di malattia prolungato, avesse confidato sul colloquio avuto con il Battiloro e sulla
consegna della documentazione medica al Catalano sicché la sanzione appariva
eccessiva alla luce delle circostanze prima menzionate ed anche in relazione alla «
non tempestività della reazione all’assenza ingiustificata protrattasi per oltre un mese
della società, certamente non giustificata razionalmente con la lontananza tra la sede
di Pomiglia2R e la centrale di Umbertide ove i prendevano le decisioni di ordine
disciplinare.* Montagna in sostanza aveva operato nella convinzione di aver rispettato
le regole di correttezza e buona fede e comunque non era emersa una nitida
responsabilità ed intenzionalità del lavoratore nel volersi sottrarre ai suoi obblighi;

R.G.

pertanto una sanzione non espulsiva sarebbe stata giustificata in luogo di quelle ben
più grave irrogata.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Tiberina Pomigliano s.r.l. con
cinque motivi.

Con il primo motivo si allega la violazione di legge ( artt. 156 e 159 c.p.c.) per avere la
sentenza della Corte di appello di Napoli tenuto in considerazione le dichiarazioni rese
dal teste Catalano Paolo nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha esaminato sia le dichiarazioni del teste
Catalano rese in primo grado sia quelle rese in precedenza, come era in suo potere
non potendosi dubitare del fatto che le dichiarazioni rese dagli informatori possono
costituire elementi di giudizio, se attentamente e prudenzialmente valutate come nel
caso in esame. La Corte di appello ha conseguentemente verificato che di fronte ad
una prima netta affermazione di aver portato personalmente il certificato medico del La
Montagna in azienda lasciandolo sulla scrivania della segretaria vi era stato un
successivo diniego della circostanza senza alcuna apprezzabile ragione ed ha anche
osservato che inizialmente il teste aveva anche confermato la prassi di una
comunicazione verbale dell’assenza per malattia con produzione successiva dei
certificati medici relativi. Pertanto la Corte territoriale ha valutato poco credibili le
dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado non solo perché in contrasto con
quanto riferito con nettezza e precisione precedentemente, ma anche per ragioni
ulteriori in quanto il La Montagna era stato a lungo malato ed aveva recapitato i
certificati medici per oltre un anno, il che rende ulteriormente altamente improbabile
che inopinatamente abbia/ ad un certo punto/ smesso di inviare i certificati medici al
datore di lavoro. Non sussiste alcuna violazione di legge in quanto la Corte di appello
ha valutato con motivazione congrua, logicamente coerente e strettamente ancorata ai
dati processuali l’attendibilità del teste, escludendola.
Con il secondo motivo si allega l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata: la
Corte territoriale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste Battiloro che
aveva recisamente negato di avere, come direttore dello stabilimento, ricevuto richiesta
di aspettativa.
Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha esaminato attentamente le
dichiarazioni rese dal Battiloro ( che sono state in parte anche riportate in sentenza)
ma le ha giudicate inattendibili in quanto la stessa società non aveva mai negata la
circostanza di cui si discute e lo stesso telegramma di recesso aveva solo contestato i
requisiti formali della domanda di aspettativa, il che è certamente diverso dalla
contestazione in radice di una richiesta del genere, come affermato dal Battiloro in
sede testimoniale. La motivazione appare congrua e logicamente coerente: il Giudice
di appello ha dato conto in modo razionale e sufficientemente argomentato (con
riferimento a dati processuali precisi) del proprio potere discrezionale di valutazione
delle testimonianze.
Con il terzo motivo si allega l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla rottura del rapporto fiduciario delle parti.
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il quarto motivo si deduce l’insufficiente motivazione. Non era emersa alcuna
esimente per il grave comportamento tenuto del La Montagna.
Il motivo appare infondato e si sostanzia in realtà in una reiterazione di quello in
precedenza esaminato. la Corte di appello ha analiticamente indicato le ragioni che
ridimensionavano la gravità del fatto contestato: il lavoratore era convinto di potersi
affidare alla presentazione orale di un’istanza di aspettativa ed alla consegna di
documentazione medica. Peraltro anche la reazione della società era intervenuta molto
tardivamente. La motivazione appare congrua, non contraddittoria, incentrata su precisi
dati processuali: le censure appaiono invece di merito.
Con l’ultimo motivo si allega l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata: la
sede legale della società era in Umbertide e quindi la contestazione dell’assenza non
era tardiva poiché era intervenuta non appena in Umbertide si era avuta notizia del
fatto.
Il motivo a pacr.9(itobeids quanto sarebbe stata sufficiente una telefonata o anche
/‘ una emai ef approntare una reazione tempestiva ad una assenza, a dire della società
ingiustificata, dal lavoro, contestazione che di certo non sembra implicare alcun
accertamento di una qualche complessità. La mera distanza fisica, peraltro modesta,
tra il luogo di lavoro e la sede legale non può di certo giustificare il notevole ritardo
nella contestazione, ritardo che peraltro il Giudice di appello sembra assumere solo
come elemento di attenuazione della gravità del comportamento contestato, non come
unica ragione di illegittimità del recesso che è stato considerato sproporzionato rispetto
alla condotta e non illegittimo in sé, per tardiva contestazione del fatto.
Si deve quindi rigettare il ricorso. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla spese.

3

r

Anche il terzo motivo appare infondato. La Corte di appello ha ritenuto accertato sulla
base di elementi fattuali e presuntivi precisamente indicati in sentenza che il lavoratore
avesse da un lato richiesto l’aspettativa, dall’altro prodotto la documentazione medica
e pertanto confidasse sull’avere rispettato gli obblighi di correttezza e buona fede.
Peraltro l’assenza si era prolungata in modo abnorme anche perché la società non
aveva reagito con prontezza senza plausibili giustificazioni. In considerazione di tali
circostanze la condotta tenuta non poteva essere considerata di tale gravità da poter
federe il rapporto fiduciario tra le parti e poteva, se del caso, essere sanzionata con una
misura non espulsiva. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le
censure sono in realtà di merito e tendono ad una ” rivalutazione del fatto”,
inammissibile in questa sede.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2013

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