Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20082 del 30/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20082 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 1031-2013 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.E. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144,

2018
221

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SANTOMAURO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 30/07/2018

VIA LUCA VALERIO 69, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO TARANTOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ARTURO VALENTE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1364/2011 della CORTE D’APPELLO

1111/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato
ROMEO LUCIANA;
udito l’Avvocato VALENTE ARTURO.

di CATANZARO, depositata il 30/12/2011 R.G.N.

n.r.g. 1031/2013
Inail/Santomauro
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1363 del 2011, ha
accolto in parte l’impugnazione proposta dall’Inail avverso la sentenza del
Tribunale di Paola accertando che, in seguito alla revisione della rendita da
infortunio del 26 maggio 1991 fruita da Assunta Santomauro, era derivata
una inabilità permanente pari al 14% e non al 16 % come accertato in

condivise conclusioni della relazione di c.t.u. espletata in secondo grado
dalle quali era emerso un aggravamento della misura originaria dell’inabilità
riconosciuta che era pari all’11°/0.
2. Avverso tale sentenza l’Inail ricorre in cassazione sulla base di un solo
motivo cui resiste Assunta Santomauro con controricorso illustrato da
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

L’unico motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’art. 75 t.u. n.

1124 del 1965 (art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.), posto che ad
avviso dell’Inail la Corte d’appello non avrebbe esaminato la specifica
richiesta avanzata dall’Istituto tesa alla liquidazione in capitale della rendita.
Sostiene il ricorrente che in occasione della visita di revisione ex art. 83
d.P.R. n. 1124 del 1965, avvenuta in data 1.10.2002, era stato accertato
che i postumi dell’infortunio erano rimasti invariati così come il grado di
inabilità al lavoro per cui era stata disposta la cessazione della rendita a
norma dell’art. 75 T.U. n. 1124 del 1965. Avverso tale decisione Assunta
Santomauro aveva adito il Giudice del lavoro che aveva riconosciuto
l’effettivo aggravamento nella misura del 16% di inabilità ed aveva
condannato l’INAIL al ripristino della rendita sin dalla data in cui era stata

seguito dell’impugnazione da parte

disposta la cessazione. Dunque, a

deiVINAIL, fondata su censure all’elaborato medico legale disposto dal primo
giudice, la Corte territoriale aveva rinnovato la consulenza e

deciso in

conformità rideterminando il grado di inabilità nella misura del 14

0/0,

confermando per il resto la sentenza di primo grado. L’errore, dunque,
starebbe nel non aver, contestualmente, disposto la liquidazione in capitale

1

primo grado. La Corte d’appello ha motivato la decisione riferendosi alle

n.r.g. 1031/2013
Inail/Santomauro

della rendita come era stato richiesto in ricorso nonostante la previsione
dell’art. 75 t.u. n. 1124 del 1965.
2.

Il motivo è infondato. In primo luogo deve rilevarsi che attraverso la

denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., di
violazione o falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che
prevede la cessazione della rendita dopo un decennio dalla sua costituzione

16% di inabilità, il ricorrente pare denunciare anche una omessa pronuncia
sulla pretesa dell’Istituto relativa all’accertamento della legittimità della
cessazione della rendita ridotta ad una percentuale inferiore al 16% ed alla
consequenziale adozione di un provvedimento giudiziale di cessazione della
rendita.
3.

Le argomentazioni poste ad illustrazione del motivo, a prescindere dai

profili di inammissibilità derivanti dalla mancata esplicitazione dell’error in
procedendo ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4) cod. proc. civ. ( vedi
Cass. SS. UU. n. 17931 del 2013), sono del tutto insufficienti al fine di
dimostrare che il giudizio devoluto alla Corte d’appello contemplasse anche
l’adozione di una decisione che potesse realizzare gli effetti della cessazione
della rendita ai sensi dell’art. 75 t.u. n. 1124 del 1965. Infatti, dalla lettura
della sentenza non si evince in alcun modo che la domanda giudiziale
dell’assicurata, tesa ad ottenere la maggiorazione della rendita per
aggravamento, fosse correlata ad una disposta cessazione della rendita
della cui legittimità si era discusso in primo grado, dunque, sarebbe stato
onere del ricorrente riprodurre in modo esatto i contenuti dei propri atti
processuali, di primo e secondo grado, relativi alla proposizione della
domanda riconvenzionale mediante la quale si era domandato di ottenere
l’accertamento dell’avvenuta cessazione della rendita, e di indicare in quale
sede processuale i medesimi si trovino (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n.
18679 del 2017).
4.

A tali assorbenti profili, va accostata l’ulteriore ragione di rigetto del

motivo che poggia sulla inadeguatezza delle modalità di rappresentazione
della censura con riferimento ai contenuti sostanziali della pretesa sottesa
alla formulazione del motivo. Infatti, questa Corte di legittimità, con la

2

in ipotesi di stabile riduzione in misura superiore al 10 % e non inferiore al

n.r.g. 1031/2013
Inail/Santomauro

sentenza n. 16459 del 2007, in fattispecie avente ad oggetto le modalità di
cessazione della rendita ai sensi dell’art. 75 t.u. n. 1124 del 1965, dopo
aver precisato che essa configura una fattispecie novativa dell’obbligazione
avente ad oggetto la rendita, sostituendo una prestazione unica ad una
periodica, ha rilevato essere possibile che al momento della scadenza
prevista dalla legge si frappongano contingenze materiali o situazioni

controversa la sussistenza di postumi indennizzabili alla scadenza del
decennio. In tali ipotesi, per la retribuzione da prendere a base di calcolo,
così come per l’età dell’assicurato, occorre però, come questa Corte ha già
precisato con le sentenze n. 2749 del 5 maggio 1984, n. 5522 del 12
dicembre 1989 e n. 7142 del 16 maggio 2002, fare riferimento non al
momento di scadenza del decennio o a quello di acquisizione di tutti gli
elementi di fatto, bensì al “momento della liquidazione”, vale a dire al
momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la
determinazione quantitativa della somma da attribuire.
5.

Fino a quel momento permane l’obbligo di pagare i ratei di rendita,

atteso che, in caso contrario, resterebbe un lasso temporale scoperto da
tutela previdenziale. Dunque, anche sotto tale profilo, la pretesa
applicazione immediata della regola della cessazione con la sostituzione
della rendita con il capitale una tantum non avrebbe potuto formare oggetto
della pronuncia d’appello senza una adeguata e comprovata riproposizione
degli elementi a sostegno della domanda.
6.

Da ultimo, ma non meno rilevante, va considerata l’ulteriore ragione di

rigetto che deriva dalla circostanza che la sentenza impugnata, in
dispositivo, contiene la espressa indicazione della salvezza della decisione di
primo grado per i contenuti diversi dalla percentuale di inabilità residuata.
Deve, quindi, chiaramente ritenersi che anche il disposto relativo alla
considerazione di quanto, in precedenza, corrisposto in capitale dall’Inail,
faccia parte del contenuto della sentenza di primo grado non inciso dalla
sentenza impugnata.
7.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio vanno poste a

carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

3

giuridiche che siano di ostacolo alla liquidazione, come quando è

n.r.g. 1031/2013
Inail/Santornauro

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna jj_ ricorrente al pag2mento delle spese
del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della contro
ricorrente, nella misura di Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00
nor ochnrci cnoco F

Fri nlJ mici,rn dol ig nor rontn

cnoco

accessorie di legge.

Il Presidente

Il Consigliere estensore
)3nicia

r. ,
•…/1.4

1•-•• ; ••■
I

I l erN
¼1 1 I I

i

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa D

D
1

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA