Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20082 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 23/09/2010), n.20082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21853/2008 proposto da:

D.F.L., B.A., B.G.

nella loro qualità di eredi legittimi di B.M.

B.B., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE JONIO 359, presso lo studio dell’avvocato GENTILI ANNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERRETTI Davide, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BO.MA., B.I.;

– intimati –

avverso l’ordinanza V.G. 1012/07 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Davide Ferretti che si riporta agli

scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso ed inoltre deposita

nota spese.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Viterbo con ordinanza del 17 aprile 2008 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dagli eredi di B.M., D.F.L., B.A., B.G., nonchè da B.B. e da M. A. avverso il provvedimento 2 luglio 2007 di liquidazione del compenso al CTU Bo.Ma., adottato dal g.i. del medesimo tribunale nella causa recante il n. 3058/05 pendente nel giudizio divisorio introdotto da S.A. e B.O., creditori di B.B..

Il tribunale rilevava che l’opposizione, con la quale veniva contestato l’ammontare del compenso, era stata proposta 21 giorni dopo la comunicazione del decreto, avvenuta il 14 settembre 2007, in violazione del termine di 20 giorni fissato dall’art. 170 T.U., spese di giustizia. D.F.L., B.A. e G., B.B. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18. 7.2008 a B.I. e al geom. Bo..

Preliminarmente va chiarito che non sussiste violazione del contraddittorio per mancata notifica del ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ad alcune parti del giudizio e in particolare agli attori S.A. e B.O.. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico L. n. 319 del 1980, ex art. 11, sono contraddittori necessari l’ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali (Cass. 7528/06), cioè soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso (Cass. 645700;

12294/00). Non sono pertanto parti coloro sui quali non potrebbe riversarsi il costo della consulenza. Ora, dal ricorso si apprende che il compenso de quo era relativo ai chiarimenti richiesti “dalle sole parti convenute qui ricorrenti sulla consulenza per la valutazione degli immobili e il progetto di divisione”. E’ agevole desumere da ciò, e la lettura degli atti conforta in tal senso, che le problematiche attinenti le tecniche divisionali riguardavano esclusivamente i condividenti e non i creditori istanti, i quali hanno avviato il giudizio solo per veder determinata la porzione spettante al loro debitore, onde potersi soddisfare con la vendita forzata di essa. I creditori restano indifferenti alle questioni riguardanti la comoda divisibilità o l’assegnazione dei singoli beni, su cui verte l’indagine tecnica. Ne consegue che la spesa necessaria a tal fine non può che gravare sulle attuali parti in causa, senza che possano essere considerati litisconsorti gli originar attori. Non può tacersi inoltre che la decisione in rito che si va ad assumere, a cagione del quesito di natura esclusivamente processuale posto dal ricorso, rende comunque superflua l’integrazione del contraddittorio in questa fase del giudizio. Ove esso si concluda con il rigetto, gli eventuali litisconsorti pretermessi manterrebbero intatta la loro posizione di indifferenza alla vicenda attinente l’attribuzione del costo della consulenza, che li ha visti sin qui esonerati da ogni spesa.

Qualora invece si addivenga a rinvio davanti al tribunale, sarà il giudice del rinvio, nel disporre nuova comparizione delle parti per l’esame dell’opposizione, a indicare con decreto i soggetti che gli opponenti dovranno evocare in giudizio.

Venendo all’esame del motivo di ricorso, il Collegio non può che condividere la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c.. E’ stato colà osservato che il giudice di merito non ha tenuto conto della sospensione feriale dei termini, applicabile anche al procedimento de quo. In forza della sospensione di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, il termine di 20 giorni per l’opposizione decorreva dal 16 settembre e non dal 14 (giorno in cui era stata comunicata l’ordinanza impugnata). Il termine risulta quindi rispettato dagli istanti, che hanno depositato il ricorso il 5 ottobre 2007. Ne consegue l’erroneità della decisione impugnata.

La ordinanza del tribunale di Viterbo va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di quel tribunale per la trattazione del giudizio di opposizione, di cui è stato precluso lo svolgimento, e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Viterbo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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