Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20082 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27501/2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3559/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

visto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., da B.L. per correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza resa da questa Corte n. 3559 del 2015 su ricorso di V.G.;

considerato che, indipendentemente dalla appropriatezza del mezzo di ricorso utilizzato dalla ricorrente, va ribadito che un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma, come pacificamente accaduto nella fattispecie, ove la relazione contenuta nell’ordinanza impugnata fa riferimento a parti diverse da quelle del giudizio, con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta l’inesistenza giuridica, o nullità radicale del provvedimento per l’incompiuto esercizio della giurisdizione (Cass. 17 marzo 2014, n. 6162; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30067); ritenuto pertanto che si impone d’ufficio la necessità di procedere alla rinnovazione del giudizio;

ritenuto che allo scopo occorre rinviare la causa all’udienza pubblica, al fine di ripristinare il contraddittorio.

PQM

 

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA