Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20082 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.11/08/2017), n. 20082
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27501/2016 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 3559/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., da B.L. per correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza resa da questa Corte n. 3559 del 2015 su ricorso di V.G.;
considerato che, indipendentemente dalla appropriatezza del mezzo di ricorso utilizzato dalla ricorrente, va ribadito che un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma, come pacificamente accaduto nella fattispecie, ove la relazione contenuta nell’ordinanza impugnata fa riferimento a parti diverse da quelle del giudizio, con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta l’inesistenza giuridica, o nullità radicale del provvedimento per l’incompiuto esercizio della giurisdizione (Cass. 17 marzo 2014, n. 6162; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30067); ritenuto pertanto che si impone d’ufficio la necessità di procedere alla rinnovazione del giudizio;
ritenuto che allo scopo occorre rinviare la causa all’udienza pubblica, al fine di ripristinare il contraddittorio.
PQM
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017