Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20082 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7760-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO MASSOFISIOSIOTERAPICO G. DI G. AEC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 1/12/2011, depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dello Studio Massofisioterapico G. di G. A & C., del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel’accogliere l’appello del contribuente, ha disposto il rimborso dell’IRAP pagata, ritenendo insussistente l’autonoma organizzazione.

.Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito dì relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in quanto la CTR non aveva considerato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale e circostanza di per se idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione, è manifestamente fondato, con assorbimento degli altri due.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni finite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 7371/16 hanno stabilito che “l’esercizio di prefissimi in firma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività”.

La sentenza impugnata non è in linea con il predetto principio.

2. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso del contribuente.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito, respinge il ricorso del contribuente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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