Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20081 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20081 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 13006-2013 proposto da:
SERI SANDRO C.E.

SRESDR47A07E783U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SALAFIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO
BIANCHINI,
2018

VITALIANA VITALETTI BIANCHINI,

RENATO

BIANCHINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

30
contro
A.P.M.

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 30/07/2018

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5/7,
presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PARISELLA,
giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale

di ANCONA, depositata il 15/02/2013 R.G.N. 85/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udign7B dp]

u/0/20u (W (“.nsgliere

Dott. E’EDF, RICO

DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato VITALETTI BIANCHINI VITALIANA;
udito l’Avvocato PARISELLA PAOLO.

avverso la sentenza n. 116/2013 della CORTE D’APPELLO

ud. 10-01- 18 7 r.g,. – 13006 13

FATTI di CAUSA
Con ricorso del 18 maggio 2005 l’ingegner Sandro SERI si rivolgeva al giudice del lavoro di
Macerata rivendicando il diritto al trattamento economico di cui all’articolo 3 del contratto
collettivo nazionale CISPEL ai fini del computo della retribuzione di anzianità, della retribuzione
aggiuntiva per ampliamento della sfera operativa e della retribuzione di risultato per gli anni
2001 e 2002, del ricalcolo della retribuzione di risultato per gli anni 1999 e 2000 per effetto
della rivalutazione dell’anzianità, del ricalcolo del trattamento di fine rapporto, nonché per

spettante.
Con sentenza del 12 gennaio 2011 il tribunale, previa c.t.u. contabile, accoglieva in parte la
domanda condannando la società convenuta – Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. – A.P.M. al
pagamento della somma di complessivi euro 56.008.34 oltre accessori, compensando per la
metà le spese di lite, per il resto poste a carico della convenuta, liquidate con attribuzione al
procuratore dell’attore, dichiaratosi anticipatario, nonché per intero quelle di CTU.
La sentenza veniva appellata l’ingegner SERI, il quale lamentava il mancato riconoscimento del
diritto alla rivendicata retribuzione ad personam in violazione degli articoli 3 lett. c e 4 del
contratto collettivo (per effetto dell’ampliamento degli ambiti di sovraintendenza), nonché alla
retribuzione variabile di risultato ex art. 3 lett. d c.c.n.l. per gli anni 2001 e 2002 nonché rateo
2003, alla liquidità del credito relativo al t.f.r. dovuto ex artt. 2120 c.c. e 36 c.c.n.l. dovuto da
A.P.M. S.p.a. (per effetto della rivalutazione di anzianità in ragione della avvenuta liquidazione
del t.f.r. de qua da parte della appellata, all’epoca nella misura non rivalutata per anzianità), al
ricalcolo della retribuzione variabile di risultato per gli anni 1999/2000, a suo tempo
regolarmente corrisposta e mai contestata dall’appellata, per effetto della rivalutazione della
retribuzione di anzianità, come rivendicata in primo grado, su cui il giudice di prime cure aveva
omesso di provvedere, all’accreditamento in ambito previdenziale dell’intero trattamento
retributivo come già rivendicato.
A.P.M. S.p.a. resisteva al gravame, proponendo sua volta appello incidentale in ordine alla
condanna al pagamento della retribuzione di anzianità nella misura di cui alla sentenza di primo
grado come da c.t.u. contabile.
Nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito dell’ordinanza collegiale 13 dicembre 2012,
volta ad ottenere i conteggi analitici e diacronici, ai fini del corretto calcolo della retribuzione di
anzianità, il SERI depositava calcoli analitici, allegando tabella espositiva, precisando altresì
quanto agli emolumenti percepiti all’atto del passaggio, avvenuto il 31 dicembre 1998, dal
Comune di Macerata alla A.P.M., che la retribuzione di anzianità percepita dall’ente per effetto
del d.P.R. n. 347 del 1983 – contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti enti locali risultava
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l’accreditamento della contribuzione previdenziale corrispondente al trattamento economico

ud. 10-01 18 7 r.g. – 13006 13

congelata contrattualmente al 1988, perciò non corrispondente all’effettiva anzianità di esso
ingegner SERI a decorrere dal 1976, data del passaggio del ricorrente alla dirigenza; che
all’atto dell’ingresso in APM in data 1° gennaio 1999 detta azienda era tenuta al rispetto della
pertinente contrattazione di riferimento, ossia il contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti
di imprese servizi pubblici locali, sicché la stessa avrebbe dovuto corrispondere a titolo di
retribuzione di anzianità non già l’importo calcolato a suo tempo dal Comune, per effetto di
quella contrattazione vigente per l’ente locale, bensì l’importo corrispondente all’anzianità

imprese servizi pubblici locali.
Per questa ragione la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la retribuzione di
anzianità maturata fosse dovuta nella misura di euro 56.146,85. Invece, il diverso regime
contrattuale seguito al trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c. aveva dato luogo sia alla
erronea determinazione della retribuzione di anzianità da parte della APM (diversamente da
quanto in seguito riconosciuto in primo grado), sia al mancato riconoscimento da parte della
stessa sentenza appellata dell’effettiva anzianità di cui sopra, da calcolarsi anche ai fini del t.f.r.
da parte dell’azienda al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 116 in data 7 – 15 febbraio 2013, poi notificata il
15 marzo 2013, in parziale riforma della gravata pronuncia di primo grado condannava la
società A.P.M. al pagamento delle somme maturate a titolo di t.f.r., nei limiti conseguenti alle
maggiori retribuzioni di cui alla impugnata condanna, confermata invece per il resto, con la
condanna altresì di A.P.M. al rimborso della metà delle spese di primo grado compensate per il
resto, rigettando invece l’impugnazione incidentale della società, osservando che risultava
correttamente determinata la maggiore indennità di anzianità domandata dal lavoratore.
Infatti, secondo la Corte territoriale, il SERI allorquando dal primo gennaio 1999 era stato
trasferito alle dipendenze della società nell’ambito della cessione di ramo di azienda, risultava
alle dipendenze del Comune fin dal 10 luglio 1976. Di conseguenza, in base alle previsioni del
contratto collettivo applicato dalla società -che comprendendo quella maturata di dipendenze
del cedente, determinavano la maturazione della misura massima- non doveva essere limitata
alla considerazione del primo stato di anzianità, ma appunto anche di quelli rapportati a detta
maggiore anzianità.
Non era affatto vero che nella specie la decisione appellata avrebbe implicato una inammissibile
applicazione retroattiva della disciplina di fonte collettiva operante presso il cessionario (ciò che
Cass. n. 98/3268 aveva escluso), poiché i periodi cui era riferita la invocata rideterminazione
dell’indennità di anzianità erano solo quelli successivi alla prestazione per il cessionario. Infatti,
non operava alcuna finzione di svolgimento ab initio del rapporto alle dipendenze del datore

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effettiva del lavoratore trasferito come previsto dalla normativa contrattuale per i dirigenti di

Id. 10-01 18 7 r.g. – 13( ■ 06-13

cessionario; semplicemente, in occasione degli istituti legali o contrattuali in cui veniva in
considerazione l’anzianità di servizio, doveva considerarsi non solo l’anzianità maturatasi alle
dipendenze dell’imprenditore cessionario, ma anche di quella avutasi alte dipendenze del
cedente. Solo in tal modo poteva realizzarsi la funzione cosiddetta conservativa assicurata
dall’articolo 2112 c.c..
D’altro canto l’appello principale, proposto dal SERI, meritava accoglimento soltanto con
riferimento alla pretesa avanzata a titolo di conseguente rideterminazione del t.f.r., al cui

proseguito con il Comune, presso il quale il SERI aveva ripreso servizio nel corso del 2003),
poiché nel caso di specie non vi era stata una prosecuzione del rapporto nella cui titolarità era
subentrato il cessionario, essendo intervenuta la ripresa del rapporto di servizio con l’ente, ma
senza diretta continuità con quello intrattenuto presso la società cessionaria.
L’appello principale, tuttavia, non poteva essere accolto con riferimento al preteso
riconoscimento dei

trattamenti aggiuntivi in relazione alle funzioni assegnate, alla

professionalità ed al merito individuale, per le ragioni all’uopo precisate a pagina quattro della
sentenza di appello. E considerazioni sostanzialmente analoghe valevano anche per la
retribuzione variabile di risultato, laddove anche a prescindere dalla limitata prestazione del
servizio nell’anno 2002 e dalla mancata sottoscrizione della comunicazione degli obiettivi fissati
nell’anno 2001, restava il fatto che non poteva trarsi argomento dal pagamento del premio agli
addetti al servizio del quale il SERI era responsabile in percentuale del 50 – 60%, attesa la
diversità dei presupposti della retribuzione variabile per il dirigente ed avuto riguardo alla
necessaria riferibilità di specifici obiettivi all’espletamento delle mansioni dirigenziali, come
puntualmente sottolineato dalla gravata motivazione.
Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione SERI Sandro con atto in
data 11/13 maggio 2013, affidato a due motivi variamente articolati, cui ha resistito la S.p.A.
A.P.M. – Azienda Pluriservizi Macerata mediante controricorso in data 20/21 giugno 2013,
contenente ricorso incidentale (tardivo ex 334 c.p.c., avuto riguardo alla notifica della sentenza
in data 15 marzo 2013), affidato a un solo motivo.
RAGIONI della DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale è stata lamentata la
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia –

omessa insufficiente e
articolo 360 numero

cinque c.p.c..
In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 31 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, 2112 c.c., nonché 1173, 1174, 1175, 2041, 2042, 2067, 2071, 2077 e
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pagamento era tenuta l’azienda cessionaria (pur tenuto conto che il rapporto di lavoro sarebbe

ud. 10-01-18 7 r

– 13006-13

2095 c.c., nonché dell’articolo 3 lettere C, D e E del c.c.n.l. CISPEL/dirigenti di aziende di
pubblici servizi locali, ed ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia – art. 360 n. 5 c.p.c..
In effetti, è stata censurata la motivazione con la quale non era stata accolta la domanda
relativamente alla retribuzione variabile alla persona e alla retribuzione variabile
incentivante di risultato, tenuto conto che esso ingegner SERI era stato trasferito dal

di ramo aziendale, sicché in seguito a detto trasferimento egli aveva assunto ben più
gravosi ed onerosi compiti in relazione anche ad un più vasto bacìno di utenza (passata da
43mila abitanti a 62mila), all’ampliamento territoriale (da 93 kmq a 248 kmq), dalle
gestione di un depuratore a 17 depuratori, e così via. Era dunque in re ipsa ed innegabile
l’aggravio di competenze ai sensi degli articoli 3 e 4 del contratto collettivo CISPEL, con
conseguente diritto alla invocata retribuzione alla persona aggiuntiva, atteso l’anzidetto
ampliamento di competenze. Per contro, al riguardo la motivazione della sentenza di
appello appariva oltre che errata del tutto insufficiente e contraddittoria, poiché certificava
e non poneva in dubbio, come del resto la stessa convenuta, l’ampliamento del bacino
operativo aziendale da parte della società, con tutti gli annessi e connessi compiti relativi a
tale ampliamento, ma contestualmente assumendo trattarsi non di nuove funzioni, né di
affidamento di maggiori particolari responsabilità. D’altro canto, contraddittoriamente, la
sentenza aveva riconosciuto le difficoltà maggiori dovute all’inserimento nel territorio di
altri enti con i quali rapportati. Dunque, i fatti e i dati riportati testimoniavano
documentalmente sia il maggior carico di lavoro che la maggiore complessità dei compiti
caratterizzanti le mansioni dell’ingegner SERI. Parimenti, circa il premio di risultato non
appariva sufficientemente motivata la ragione per cui non era stato riconosciuto il diritto
alla corresponsione integrale di tali premi al ricorrente.
Dunque, vi era insufficiente motivazione risultata inidonea a giustificare la decisione per
una obiettiva deficienza del criterio logico, nonché contraddittoria, tale da non consentire la
identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.

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Comune di Macerata all’Azienda con decorrenza dal 10 gennaio 1999 per effetto di cessione

ud. 10(11 187 r.g. – 13006 13

Quanto, poi, alla lamentata violazione degli artt. 31 dl. vo n. 165-2001, 2112, 1173, 1174,
1175, 2041, 2042, 2067, 2071, 2077 e 2095 c.c., nonché 3 lettere C, D e E c.c.n.l. CISPEL
(dirigenti di aziende servizi pubblici locali), il ricorrente ha osservato (ai sensi dell’articolo
360 n. 3 c.p.c.) che pur avendo la sentenza di appello riconosciuto il diritto alla invocata
retribuzione di anzianità, non solo con riferimento a quella maturatasi alle dipendenze
dell’imprenditore cessionario, ma anche di quella maturatasi alle dipendenze

all’articolo 2112 c.c., tuttavia la medesima pronuncia contraddiceva e comunque non
applicava correttamente, ma in modo errato, l’anzidetta contrattazione collettiva, in
relazione alla rivendicata retribuzione alla persona, costituita dai trattamenti personali
aggiuntivi in relazione alle funzioni assegnate, alla professionalità e al merito individuali, e
alla retribuzione incentivante, costituita dai trattamenti variabili connessi alla prestazione e
alla realizzazione di obiettivi di gestione specificamente programmati e assegnati, che
richiedono un impegno non riconducibile al normale apporto professionale richiesto dalle
funzioni cui è preposto il dirigente.
Più volte era stato richiamato nel corso dei giudizi di merito il sistema normativo di cui ai
succitati 31 e 2112 in relazione ad obbligazioni di carattere patrimoniale concernenti il
rapporto di lavoro dell’ingegner SERI con la APM da gennaio 1999 al febbraio 2003,
implicante la normazione settoriale di cui all’anzidetto contratto collettivo, tenuto conto
inoltre dell’indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c. conseguito dall’azienda per effetto
dell’impegnativa attività tecnico professionale profusa, il cui carattere sussidiario ex
articolo 2042 era stato ovviamente assorbito dall’azione esperita, volta superare l’ingiusto
pregiudizio causato dall’Azienda per effetto del diniego dei rivendicati emolumenti dovuti. Il
mancato rispetto della normativa contrattuale aveva di necessità comportato 11 richiamo
agli articoli 2067, 2071 e 2077 c.c., questi ultimi relativi al contenuto e all’efficacia del
contratto collettivo sul contratto individuale, nonché all’articolo 2095, comprensivo anche
della categoria dirigenziale di appartenenza dell’ingegner SERI. In buona sostanza la
sentenza impugnata, errando nella negata applicazione delle norme contrattuali di cui agli

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dell’imprenditore cedente, condividendo la funzione cosiddetta conservativa di cui

ud. 10 01 18 7 r.g. 13006 13

artt. 3 e 4 del c.c.n.l. CISPEL/FNDAI-Federmanager aveva violato la normativa in epigrafe
indicata in relazione alle rivendicazioni azionate.
Il motivo di ricorso incidentale cui al controricorso, notificato il 20/21-06-2013
(tempestivo, ma tardivo come impugnazione incidentale ex art. 334, co. I, c.p.c.) per
A.P.M. S.p.a. (in persona del legale rappresentante pro tempore – dottor Francesco
Pallotta, presidente della società), giusta la procura speciale datata 13 giugno 2013, in

delle norme di diritto di cui al combinato disposto degli articoli 2112 c.c. e 31 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, laddove la sentenza di appello aveva confermato quella di
primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto all’attore l’importo di C 56.008,34 oltre
accessori a titolo di scatti di anzianità ex articolo 3C del contratto collettivo CISPEL di Capo
presso l’azienda cessionari, calcolati nella misura massima di lire 2.500.000, in
considerazione del fatto che il dirigente, allorché era stato trasferito con decorrenza 10
gennaio 1999 dal Comune all’Azienda Pluriservizi Macerata era alle dipendenze dell’ente di
provenienza sin dal 1 luglio 1976. Il principio di diritto (di cui al precedente di questa Corte
numero 3268 del 1998), ove correttamente applicato, doveva comportare il rigetto della
domanda, e non già il suo accoglimento, come invece erroneamente statuito. Infatti, nella
specie gli scatti di anzianità previsti dall’articolo 10 del contratto collettivo per i dirigenti
delle imprese servizi pubblici locali non andavano computati anche per la parte del
rapporto svoltasi presso il Comune cedente, spettando al dipendente soltanto per il periodo
successivo al trasferimento, mantenendosi fermi tutti gli altri trattamenti economici sino ad
allora acquisiti presso l’ente di provenienza. I diritti di cui al terzo comma dell’articolo 2112
erano soltanto quelli acquisiti in forza della prima parte del rapporto svoltasi presso il
cedente e non anche quelli che il lavoratore avrebbe potuto acquisire se tutto il rapporto si
fosse svolto presso cessionario,

fictio

quest’ultima esclusa dalla giurisprudenza di

legittimità. Ciò risultava ancora più evidente considerando che nel pubblico impiego
l’anzianità di servizio aveva perso da tempo la sua rilevanza giuridica ed era stata
sostituita da altri parametri contrattuali e da diversi trattamenti economici. In particolare,
con il d.P.R. n. 347 del 1983 l’indennità di anzianità era stata congelata al 1988 per tutti i
6

calce alla copia notificata del ricorso principale, riguarda la violazione e falsa applicazione

11(1. IO 01 18 7 r.g.

13906 13

dirigenti degli enti locali, tra i quali perciò anche l’ingegner SERI. Di conseguenza, la
retribuzione di anzianità in forza del contratto collettivo CISPEL andava fatta soltanto dal
momento del passaggio all’azienda cessionaria (gennaio 1999), e non già dal 1976,
allorché l’attore aveva assunto la qualifica di dirigente presso il Comune di Macerata.
L’articolo 31 del d.P.R. prevedeva il divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto
specificamente previsto dall’accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a

Tanto premesso, il ricorso principale siccome formulato va dichiarato inammissibile mentre
quello incidentale tardivo risulta, per l’effetto, inefficace, alla stregua delle seguenti
considerazioni.
Ed invero, deve rilevarsi in primo luogo come il ricorso dell’ing. SERI si manifesti carente
nelle allegazioni, per contro richieste a pena d’inammissibilità dall’art. 366 co. I nn. 3 e 6
c.p.c..
Mancano, in particolare, una esauriente esposizione dello svolgimento dei fatti di causa, di
quanto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio (non bastando di certo le sole
conclusioni di merito ed istruttorie ivi formulate), con la memoria difensiva della convenuta
(di modo che non è nemmeno possibile desumere significative e rilevanti omesse
contestazioni) e con la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado (anch’essa
rilevante per poter appieno comprendere le ragioni della pronuncia di appello, che la
riformava parzialmente, sicché le argomentazioni svolte con la prima vanno
necessariamente lette insieme alle motivazioni integratrici della seconda, nella specie
peraltro alquanto succinte, ma comunque nei limiti richiesti dal novellato art. 132 n. 4
c.p.c., quale modificato dall’art. 45, co. 17, I. 18 giugno 2009, n. 69, nella specie
applicabile in base al regime transitorio di cui al secondo comma dell’art. 58 della stessa
legge. Cfr. sul punto in part. anche Cass. sez. un. civ. n. 7074 del 20/03/2017, secondo
cui ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado,
al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il
tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello,
nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per
7

qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.

Ltd. 10 (t1 18 7 r.g

13006 13

evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i
suoi doveri motivazionali. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 25482 del 02/12/2014, il
principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione trova applicazione anche
con riferimento alla violazione di norme processuali – v. ancora Cass. III civ. n. 10605 del
30/04/2010, secondo cui ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un
vizio del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è necessario che il

con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine
limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico, allorché neppure individui l’allegazione
con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è
pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa
ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso
l’affermazione di un fatto che lo presupponga – v. altresì Cass. V civ. n. 12664 del
20/07/2012, nonché Cass. lav. n. 896 del 17/01/2014 circa l’osservanza, in particolare,
del principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di
specificità dei motivi di impugnazione).
Nella specie, inoltre, l’anzidetto principio di autosufficienza non risulta osservato nemmeno
riguardo al ricorso d’appello (che devolve la cognizione della causa nei soli limiti di quanto
all’uopo dedotto nei relativi motivi, tenuto conto delle previsioni di legge in materia,
specialmente agli artt. 112 e 434 c.p.c.,

di guisa che l’appello costituisce rimedio

processuale da intendere soltanto come revisio prioris instantiae e non già quale novum
judicium. Cfr. Cass. lav. n. 4854 del 28/02/2014. V. inoltre, tra le altre, Cass. III civ. n.
1108 del 20/01/2006: anche nel rito del lavoro l’appello non ha effetto pienamente
devolutivo, e, pertanto, ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del
gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame
delle specifiche censure mosse dall’appellante, attraverso la cui formulazione si consuma il
diritto di impugnazione, e non può estendere l’indagine su punti della sentenza di primo
grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza, per cui
deve ritenersi formato il giudicato interno – rilevabile anche d’ufficio – in ordine alle t
8

ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni

ud. O 01 18 7 r.g. 13006 13

circostanze poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione in relazione alle
quali non siano stati formulati specifici motivi di appello. Conformi Cass. nn. 10937 e
14507 del 2003. V. altresì Cass. 11 civ. n. 11935 in data 08/08/2002 e Cass. lav. n. 18722
del 16/09/2004 nonché n. 7208 del 15/04/2004. Cfr. inoltre Cass. III civ. n. 85 del
10/01/1975: i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità,
statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, talché

nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal
giudice di merito. In senso analogo Cass. lav. n. 1170 – 08/03/1978, Cass. Il civ. n. 402
del 19/01/1979, id. n. 4486 del 08/07/1981, id. n. 188 del 14/01/1977).
Né alcuna sanatoria è in proposito ricavabile dalla lettura della sentenza impugnata, ovvero
di altri atti processuali. Infatti, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma
primo n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono
risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto
che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla
posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle
quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di
merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone, dunque, che esso contenga tutti
gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa
cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle
censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità
di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. Il
civ. n. 7825 del 04/04/2006, conformi Cass. nn. 16360 del 2004, 12166 e 19788 del
2005. V. altresì più recentemente in senso analogo Cass. VI civ. – 3 n. 1926 dei
03/02/2015, I civ. n. 19018 del 31/07/2017, id. n. 12688 del 30/05/2007. Parimenti

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nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni

ud. 10-01 18 7 r.g. 13(06-13

dicasi per le memorie ex art. 378 c.p.c., che come è noto hanno funzione soltanto
illustrativa di quanto però già in precedenza ritualmente e tempestivamente dedotto).
Analoghe considerazioni, in termini d’inammissibilità, valgono per le censure inerenti ai
pretesi vizi di motivazione, con i quali in effetti la ricorrente contesta il ragionamento
decisorio, peraltro coerente e logico nella sua esposizione, in forza del quale i giudici di
merito hanno ritenuto di dover rigettare in parte la domanda dell’attore, che però

peraltro senza il supporto di utili e sufficienti indicazioni (nei sensi per contro
inderogabilmente richiesti dal succitato art. 366 co. I nn. 3 e 6), pretesa tanto più nella
specie inammissibile nella specie, laddove operano i limiti maggiormente rigorosi imposti
dall’attuale e vigente formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., qui applicabile in relazione a
sentenza pronunciata nel febbraio dell’anno 2013 (cfr. tra l’altro Cass. III civ. n. 11892 del
10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove
non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il
ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. -che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio-, né
in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà
rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante. Ed in senso analogo su quest’ultimo punto, circa il solo c.d.
minimo costituzionale, rilevante ex art. 360 n. 5, v. altresì Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e
8054 del 2014).
Va infatti ricordato (cfr. Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016) che in tema di ricorso per
cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del
giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione
che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli
elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con \
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irritualmente in questa sede di legittimità tende in concreto a svilirne il fondamento,

ud. 10 01 18 7 r.g. – 13006 13

la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5,
n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad
un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre
a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli
assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del
28/03/2012. V. altresì Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di

argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione
del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la
parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di
merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto
alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass.
n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,
in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale
convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale
motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni
e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007.
Cfr. ancora Cass. Il civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze
probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente
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motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto

tid 0-01-18 7 r.g. 130u6 13

dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede
di legittimità. Id. n. 11176 – 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116
c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale-, il
giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e
ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così
escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo

valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.
Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta
come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di
non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di
prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi
riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
In senso analogo si esprimeva anche la più risalente giurisprudenza di legittimità. V. infatti
Cass. Il civ. n. 2093 del 05/07/1971: il principio sancito dall’art. 115 c.p.c., per cui il
giudice deve decidere luxta alligata et probata, non può dirsi violato quando le prove siano
state valutate in un modo piuttosto che in un altro, ovvero quando, nell’esporre le ragioni
del suo convincimento, il giudice non richiami e discuta puntualmente tutte le risultanze
contrarie a quelle ritenute decisive. Né il travisamento dei fatti può costituire motivo di
censura in sede di legittimità se non si risolve in omessa, deficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Cfr. altresì Cass. Il civ. n. 2707 del 12/02/2004, secondo cui le norme -art. 2697 ss.poste dal Libro VI, Titolo II del Codice civile regolano le materie: a) dell’onere della prova;
b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione
all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che
ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati
ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt.

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apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il

ud. 10 01 18 7 rg. 136 15

115 e 116 cod. proc. civ., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma
n. 5, cod. proc. civ.).
Pertanto, si appalesa l’inammissibilità delle varie doglianze al riguardo mosse da parte
ricorrente.
Parimenti, infine, va osservato in relazione alla congerie di norme rubricate sotto il secondo
motivo di ricorso, circa l’ipotizzato vizio di cui all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c., laddove anche

particolare del tutto vago, se non addirittura oscuro, il richiamo nel corso dei giudizi di
merito al sistema e alla normativa, cui si accenna pagina 19 del ricorso, sicché non è dato
nemmeno comprendere in quali precisi termini le ivi menzionate disposizioni sarebbero
state violate da parte convenuta. Similmente dicasi per quanto concerne l’indebito
arricchimento ivi prospettato, con riferimento agli artt. 2041 e 2042 c.c., per cui nulla di
preciso è dato conoscere di quanto in proposito si sarebbe dovuto, ritualmente e
tempestivamente, dedurre in sede di merito (azione la cui natura sussidiaria, alla luce di
quanto per giunta testualmente previsto dal successivo art. 2042, peraltro non risulta
essere stata debitamente considerata secondo la giurisprudenza di questa Corte – v. tra le
altre Cass. III civ. n. 2350 del 31/01/2017: la proponibilità dell’azione generale di indebito
arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula
semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di
colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il
profilo della carenza “ah origine” dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo
fondamento. Conformi: Cass. Il civ. n. 7136 del 05/08/1996, nonché Cass. n. 2283 del
1991 e n. 4269 del 1995. V. altresì Cass. sez. un. n. 28042 del 25/11/2008, secondo cui
l’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai
sensi dell’art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi
in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esperire un’altra
azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito; Cass. lav. n. 25461 del 16/12/2010
quindi nella specie esaminata osservava come la prestazione dedotta fosse tipicamente
lavorativa, sicché il ricorrente avrebbe potuto, al fine di conseguire il preteso compenso,
13

rilevano le evidenziate carenze di enunciazione ex art. 360 co. I cit., risultando in

uel. 10 01 18 7 r.

13006 13

esperire le ordinarie azioni a tutela del rapporto di lavoro, senza che assumesse rilievo, a
fronte dell’esecuzione di fatto della prestazione, che non fosse intervenuto un contratto
scritto di lavoro).
Dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente perdita di efficacia, ex art.
334 co. 11 c.p.c., del ricorso incidentale, però tardivo siccome proposto (il 20 giugno 2013)
oltre il 60° giorno (art. 325, co. II, c.p.c.) dalla notificazione (15 marzo 2013)

quella destinataria della notifica (v. Cass. sez. un. civ. n. 23829 del 19/11/2007: la
notificazione della sentenza nelle forme dì cui agli artt. 285 e 170, primo comma, cod.
proc. civ., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ.,
non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal
fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla “scienza legale” collegata, dalle stesse
norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della
sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso
specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all’esito del giudizio ed
all’intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare
fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di
chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata
per decorrenza dei termini di impugnazione e con l’indisponibilità delle relative situazioni
giuridiche.
Cfr. ancora Cass. III civ. n. 8105 del 06/04/2006, secondo cui alla declaratoria di
inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto
l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché erano già scaduti,
rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art.
325, comma secondo, e 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso
contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371,
comma secondo, cod. proc .civ.. Conformi Cass. n. 1528 del 26/01/2010 e n. 6077 del
26/03/2015.

14

dell’impugnata sentenza, da cui il termine decorre sia per la parte notificante che per

nel. 10-01 18 7 r.g

13006-13

V. altresì Cass. III civ. n. 3862 del 26/02/2004: l’impugnazione incidentale tardiva, sia che
l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dalla
impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo sia dichiarata inammissibile l’impugnazione principale).
Visto l’esito, comunque negativo, di entrambe le impugnazioni de quibus, sussistono valide
ragioni per compensare le relative spese. Ricorrono, tuttavia, gli estremi di cui all’art. 13,

P. Q. M.
la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso principale ed INEFFICACE quello incidentale,
nonché compensate le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il dieci gennaio 2018

dr. Giuseppe Napoletano

IL CONS LIERE estensore
dr. Fede co

IL PRESIDENTE

Gregorio

11 Funzionario
Do tt.ssa.-_

co. 1 quater d.P.R. per quanto concerne l’inammissibilità del ricorso principale.

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