Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20081 del 11/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28661/2016 proposto da:

K.I. ( S.), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, in

persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 374/2016 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Genova, con la ordinanza n. 374 del 2016 (pubblicata il 11 maggio 2016), ha respinto il ricorso proposto dal sig. K.I., cittadino malese, contro il suo provvedimento di espulsione ed allontanamento alla frontiera, adottato dal Prefetto di Genova in data 12 marzo 2016, atteso che egli non sarebbe minorenne, avendo dichiarato di essere nato nel (OMISSIS), sia a bordo della nave (OMISSIS) sia al Tribunale di Brescia e non avendo egli titolo di soggiorno in Italia.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor K.I., con atto notificato il data 12 dicembre 2016, sulla base di quattro motivi, con i quali lamenta l’erroneità della decisione perchè, innanzitutto, non avrebbe considerato la sua minore età (essendo nato nel (OMISSIS)) o, avendone dubitato, per non aver disposto i doverosi accertamenti; inoltre, tra l’altro, per non aver provveduto sul fatto che il provvedimento espulsivo mancherebbe della traduzione nell’unica lingua conosciuta dal suo destinatario, ossia il bambara; e per non aver tenuto conto della situazione esistente nel paese di origine.

Il Collegio, ritenuta la necessità di esaminare funditus la questione della prova della minore età dello straniero espulso, in rapporto alle stesse dichiarazioni rese, rinvia la causa alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte:

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile – 1, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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