Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20080 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. II, 30/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32195/2005 proposto da:

F.V. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI F.

C. E DI M.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 78, presso lo studio

dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI MEGLIO Giuseppe;

– ricorrente –

contro

F.M.R., AURUM VILLAGGI SPA, D.T.M.;

– intimati –

sul ricorso 1042/2006 proposto da:

AURUM VILLAGGI SPA (GIA’ S.CA. CASAMICCIOLA SRL) IN PERSONA DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DR. O.F. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO

3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.T.M., F.M.R., F.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1701/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per

inammissibilità del ricorso principale, per l’assorbimento del

ricorso incidentale, spese a carico di F.V..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.V., proprietario di un giardino in (OMISSIS), conveniva in giudizio la s.r.l. S.C.A. Casamicciola, proprietaria di un fondo confinante, per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima esecuzione di un muro di confine.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.

Con successivo atto di citazione F.C. e M. T. genitori di F.V., chiedevano l’adempimento da parte della predetta società dell’obbligo di trasferimento di una porzione di suolo, assunto con la scrittura del 5-3-1987.

La società eccepiva, fra l’altro, il difetto di legittimazione attiva degli attori i quali avevano donato ai figli la porzione di terreno che i medesimi, in forza della richiamata scrittura, avrebbero dovuto trasferire alla società in permuta di quello oggetto della richiesta degli attori.

Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva n. 7182/98, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte nel primo giudizio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari D.T.M. e F.M.R., sul rilievo che anche questi ultimi erano destinatari del suolo che la convenuta avrebbe dovuto trasferire con la richiamata scrittura.

Con sentenza definitiva del 13 luglio 2001 il Tribunale rigettava la domanda di trasferimento del terreno proposta da F.C. e M.T..

Avverso le predette decisioni proponeva appello F. V., anche nella qualità di erede di F.C. e M.T..

Con sentenza dep. il 1 giugno 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello, nel confermare la decisione definitiva che aveva rigettato la domanda di trasferimento del terreno, osservavano che con la scrittura del 5/3/1987 era intervenuta una transazione con cui mentre la società cedeva ai D.T. – F. – M. le porzioni di terreno da questi occupate con lo sconfinamento, i predetti consentivano la realizzazione del muro di contenimento, tenuto conto che la costruzione del muro aveva interessato tutte le particelle dei fondi di D.T. – F. – M. le obbligazioni rispettivamente contratte dai coniugi D.T. – F. e da F. – M. erano inscindibili, sicchè non era possibile parlare di adempimento degli uni senza il concomitante adempimento degli altri; pertanto, in considerazione del mancato adempimento da parte dei F. – M., i quali avevano donato ai figli il terreno da trasferire in permuta alla società convenuta, legittimamente quest’ultima aveva rifiutato di eseguire la prestazione posta a suo carico.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.V. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Aurum Villaggi s.p.a. (già s.r.l.

S.C.A. Casamicciola), proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1470 c.c., e segg., artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 cod. civ., art. 112 c.p.c., e segg., artt. 115 e 342 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia che la sentenza impugnata, ignorando la pattuizione di cui all’art. 8 della scrittura del 5-3-1987, non aveva esaminato le censure formulate con i motivi di gravame con cui era stato denunciato: l’errore compiuto dal Tribunale laddove si era dedotto che l’obbligazione di trasferimento del suolo di cui al menzionato patto 8 della convenzione era posta a carico esclusivo dei D.T. – F., che erano i proprietari della particella 397 fol. 1, e, dunque non poteva essere adempiuta dal ricorrente nè dai genitori del medesimo di cui egli è erede; la sentenza non aveva rilevato l’adempimento da parte dei F. – M. della menzionata convenzione nè l’avvenuto trasferimento da parte dei D. T. – F. di quanto promesso al punto 8 della richiamata scrittura secondo quanto risultava dalla produzione della stessa convenuta: il che confermava l’equivoco circa i soggetti obbligati in cui era incorsa la Corte la quale non aveva rilevato piuttosto l’inadempimento della convenuta a trasferire il bene promesso, atteso che -contrariamente a quanto ritenuto dai giudici sulla inscindibilità del rapporto trilatero – la situazione si era scissa.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione, falsa applicazione e contraddittoria motivazione dell’art. 112 c.p.c., e segg., artt. 115, 116 e 342 cod. proc. civ., art. 1362 c.c., e segg., art. 1375 c.c., e segg., art. 1470 cod. civ., deduce che la sentenza impugnata aveva obliterato tutti i fatti di causa, non considerando l’art. 8 della convenzione, la realizzazione del muro costruito dalla convenuta con definitiva occupazione delle zone di terreno di proprietà anche dei danti causa del ricorrente, il rifiuto del trasferimento a favore dei coniugi F. della zona di terreno promessa in vendita; dai documenti prodotti erano risultate la mancata comparizione della società davanti al notaio e l’avvenuta costruzione del muro così come stabilito dalla convenzione. La donazione al figlio trasferiva il terreno nello stato di fatto in cui esso si trovava, per cui non avrebbe potuto interferire sulla esecuzione della convenzione; non aveva considerato quanto argomentato con i motivi di appello e aveva omesso di esaminare l’ultimo motivo, dichiarandolo inammissibile.

2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza, nel disattendere la domanda di esecuzione degli obblighi pattuiti con la convenzione del 5-3-198 e nel considerare al riguardo l’inadempimento dei coniugi F. – M., ha implicitamente ritenuto che l’alienazione da parte di questi ultimi aveva riguardato porzioni di terreno di loro proprietà che pure avevano formato oggetto della permuta. Ed invero, nell’affermare che il negozio trilatero aveva regolato una situazione inscindibile (sostanziale e non soltanto meramente processuale) in cui tutte le parti avevano un interesse identico, i Giudici hanno fra l’altro evidenziato come il muro dì contenimento realizzato dalla società convenuta aveva riguardato con le sue fondazioni anche le particelle dei terreni dei coniugi F. – M..

Orbene, i motivi deducono in sostanza: a) il travisamento compiuto dalla sentenza impugnata della convenzione del 5-3-1987 sul rilievo che i Giudici avrebbero confuso il contenuto delle obbligazioni ivi stipulate e i soggetti obbligati, ravvisando a carico dei F. quelli che erano obbligazioni poste esclusivamente a carico dei D.T. e che peraltro questi ultimi avrebbero pure adempiuto; b) l’omesso esame della documentazione in atti, da cui si sarebbe dovuto trarre il convincimento dell’insussistenza dell’inadempimento addebitato a essi ricorrenti e invece che sarebbe stata la convenuta il soggetto inadempiente; c) il mancato esame di quanto dedotto con l’appello.

Occorre qui rilevare che, per quanto riguarda i rilievi sub a), la doglianza si risolve nella censura della ricostruzione della effettiva volontà contrattuale che è sottratta al controllo di legittimità, dovendo ricordarsi che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà delle parti contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione e per violazione delle regole ermeneutiche, che nella specie non sono state specificamente dedotte, atteso che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Inoltre, la denuncia postula la trascrizione del testo integrale del contratto:

nella specie, la doglianza difetta anche di autosufficienza, dal momento che il regolamento degli interessi e l’effettivo contenuto delle obbligazioni con le quali le parti avevano regolato i confini e promesso la permuta dei terreni rendeva evidentemente necessario che fosse trascritto il testo integrale della scrittura, essendo manifestamente inidonea a comprendere la portata complessiva dell’accordo la trascrizione soltanto del patto 8 laddove si afferma che “i sigg. D.T. – F. cederanno in permuta a favore della società SCA anche una parte del terreno riportato in mappa fol. 1, particella 397, are 1,82”.

Per quanto riguarda le deduzioni indicate sopra sub b), anche in tal caso il ricorso difetta di autosufficienza, dovendosi considerare che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006;

12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dal ricorrente.

Va ancora rilevato che il trasferimento a terzi dell’immobile promesso in vendita o in permuta, comportando la indisponibilità del bene da parte del promittente e l’ impossibilità di eseguire la prestazione convenuta, configura l’inadempimento dell’obbligazione da parte del medesimo.

Per quel che concerne il mancato esame di quanto argomentato con i motivi di appello o ancora le doglianze dedotte con il motivo dichiarato inammissibile,, sarebbe stato onere del ricorrente censurare la decisione allegando e dimostrando la specificità delle doglianza sollevate in sede di gravame, trascrivendone in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto: tale onere non è stato ottemperato.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. Il primo motivo denuncia il mancato esame dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva degli attori e della mancanza di interesse dei medesimi ad agire.

1.2. Il secondo motivo la mancata declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado.

2. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La ricorrente, che è risultata interamente vittoriosa rispetto alla domanda proposta dagli attori, non ha interesse a sollevare le questioni di carattere pregiudiziale non esaminate, posto che l’eventuale accoglimento delle eccezioni non potrebbe portarle alcuna utilità e che evidentemente l’interesse a impugnare nasce dalla soccombenza: d’altra parte, non trovando applicazione in cassazione l’art. 346 dettato in tema di appello, nell’eventuale caso di accoglimento del ricorso principale, le questioni sarebbero state riproponibili dinanzi al giudice di rinvio.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.: seppure non aveva ravvisato, ed erroneamente, il presupposto della malafede, il Giudice di appello aveva valutato non certo lieve la colpa dell’appellante, quando fin troppo benevolmente aveva ritenuto che, guanto alla seconda causa, la censura è frutto di un equivoco.

Il motiva è infondato.

La sentenza ha implicitamente escluso la ricorrenza dei presupposti della malafede e della colpa grave, certamente non essendo desumibile un giudizio nel senso preteso dalla ricorrente incidentale dall’espressione adoperata, dovendo qui ricordarsi che per configurare la responsabilità processuale prevista dal citato art. 96 aggravata occorre l’accertamento dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e di quello oggettivo (entità del danno sofferto) che deve essere liquidato nel relativo giudizio: per quanto riguarda il primo presupposto, lo stesso deve concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta conoscenza.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente principale, risultato la parte sostanzialmente soccombente, atteso il carattere marginale della soccombenza della resistente (relativamente al ricorso incidentale).

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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