Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20080 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19826/2018 proposto da:

U.M.R., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche,

via G. Matteotti n. 146, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che

lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, alla via

dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende per legge.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.M.R., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Decreto del 10.5.2018 del Tribunale di Ancona, che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la procura rilasciata dal ricorrente al difensore, redatta su foglio separato congiunto al ricorso e riferita genericamente “al procedimento in ogni sua fase e grado, compreso l’eventuale appello e opposizione”, è priva della data del suo conferimento e della relativa certificazione, richiesti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, al fine della verifica della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/209).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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