Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20080 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20080 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 28174-2008 proposto da:
FONTE VERDE AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso
lo studio dell’avvocato GIONTELLA MARCO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 24/09/2014

9.

– controri corrente nonchè contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato 130/2007
della
n.
la
sentenza
t
dal SI ItAk
COMM.TRIB.REG. EZ.DI§.T. di CATANIA, depositata il
06/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIONTELLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso

Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso proposto
dal contribuente avverso l’avviso di accertamento di rettifica della dichiarazione
IVA, alla cui base vi era la circostanza che con riferimento all’anno d’imposta
1999 era stato utilizzato il plafond per acquisti in sospensione d’imposta in
assenza del requisito di esportatore abituale, di cui al combinato disposto degli

riguardo ai dati emergenti dalla dichiarazione IVA per l’anno 1998. Anche
l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva disatteso.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due
motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9,
comma 10, I. n. 289/2002, nei seguenti termini. Posto che il contribuente ha
presentato, con riferimento all’annualità 1998, la definizione automatica ai
sensi dell’art. 9 I. n. 289/2002, è preclusa all’Amministrazione finanziaria la
possibilità di sottoporre ad accertamento una annualità (1999) utilizzando i
dati di un’altra annualità (1998) che ha formato oggetto di condono.
Con il secondo motivo si denuncia contraddittoria e insufficiente
motivazione su un punto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Censurato è
in particolare il seguente passaggio motivazionale: “l’eventuale condono
relativo all’anno precedente finalizzato a sanare eventuali corrispettivi
imponibili non contabilizzati può avere l’effetto, aumentando l’ammontare dei
corrispettivi, di abbassare (non alzare) la percentuale per il calcolo del
plafond”. Deduce il contribuente che non c’è automatismo fra l’aumento
dell’ammontare dei corrispettivi determinato dal condono e abbassamento
della percentuale per il calcolo del plafond perché se i corrispettivi non
dichiarati e condonati sono proprio quelli relativi alle esportazioni si ha un
aumento della percentuale necessaria ai fini dell’acquisizione dello status di
esportatore.
Il primo motivo è infondato. In base al combinato disposto degli artt. 8
d.p.r. n. 633/1972 e 1 d.l. n. 746/1983 conv. con I. n. 17/1984, affinché

i

artt. 8 d.p.r. n. 633/1972 e 1 d.l. n. 746/1983 conv. con I. n. 17/1984, avuto

ricorra la non imponibilità delle cessioni all’esportazione, alle condizioni
indicate dall’art. 8, è necessario che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all’esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 8 effettuate,
registrate nell’anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume
d’affari. Secondo il ricorrente l’art. 9, comma 10, I. n. 289/2002, nella parte in
cui preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario non

dichiarazione oggetto di definizione automatica. Tale rilievo, secondo il
ricorrente, troverebbe conferma nel comma 9 del medesimo art. 10, da cui
emerge l’irrilevanza dei dati contenuti nelle dichiarazioni oggetto di definizione
per il rimborso di ritenute e crediti, o per il riconoscimento di detrazioni,
esenzioni o agevolazioni.
L’art. 9, comma 10, prevede che il perfezionamento della procedura di
definizione automatica comporta, oltre l’estinzione delle sanzioni
amministrative e l’esclusione della punibilità per le ipotesi di reato
specificatamente indicate, la preclusione nei confronti del dichiarante di ogni
accertamento tributario. La preclusione concerne chiaramente l’accertamento
tributario per il periodo di imposta per il quale è intervenuta la definizione
automatica, ma non esclude la rilevanza di dato documentale della
dichiarazione IVA relativa al medesimo anno di imposta per l’effettuazione dei
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria che non hanno ad oggetto
l’accertamento tributario relativo all’anno di imposta interessato dalla
definizione automatica. La dichiarazione, priva ormai di rilevanza giuridica ai
fini dell’accertamento tributario relativo all’anno d’imposta per il quale è
intervenuto il “condono”, resta un dato documentale al pari di qualsiasi altro
elemento da cui attingere ai fini degli accertamenti relativi ad altri anni di
imposta. Non osta a tale conclusione la disposizione di cui all’art. art. 9,
comma 9, I. n. 289/2002, la quale ha ad oggetto non la dichiarazione annuale
IVA, ma la dichiarazione integrativa da presentare ai fini della definizione
automatica. Non è inutile infine ricordare che, costituendo la percentuale
prevista dall’art. 1 d.l. n. 746/1983 fatto costitutivo della non imponibilità delle
cessioni all’esportazione, il relativo onere probatorio incombe sul contribuente.

2

consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati desunti dalla

ESENTE DA RECISPZ AZIONE
Al SENSI DH_
y,,,’4/1986
131
TAB.
N.
– r. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Infondato è anche il secondo motivo. Nella motivazione della sentenza
non è stabilito alcun automatismo fra definizione automatica e abbassamento
della percentuale rilevante, ma il giudice di appello si limita ad enunciare che
l’eventuale condono per l’anno precedente “può” avere l’effetto, aumentando
l’ammontare dei corrispettivi, di abbassare la percentuale. Il “può” esclude che
nella motivazione possa rinvenirsi alcun automatismo, lasciando aperta la

Al rigetto del ricorso segue la pronuncia sulle spese retta dal criterio della
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle
spese processuali in favore della controparte che liquida in euro 3.510,00 per
compenso, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori ex lege.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della
Corte di Cassazione il giorno 11 febbraio 2014

possibilità anche all’eventualità rappresentata nel motivo di impugnazione.

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