Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20080 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 23/09/2010), n.20080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20915/2008 proposto da:

R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NICOLO’ ODERO 19 – Scala H – int. 8, presso il Dott. VITTORIO

MARTONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTONE Raffaele,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASTURA

2/B, presso lo studio dell’avvocato DE BEAUMONT Francesco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.A.C.C. 5116/07 del TRIBUNALE di AVELLINO del

30.4.08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco De Beaumont che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Avellino il 30.04.2008 ha accolto il reclamo proposto ex art. 669, comma 13, da C.P. e ha revocato il sequestro giudiziario emesso su istanza di R.M.A. il (OMISSIS).

R. ricorre per cassazione con atto notificato il 2 agosto 2008, affidandosi a due motivi. C. resiste con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Il ricorso lamenta sostanzialmente che il reclamo sarebbe stato deciso dalla Corte sebbene fosse stato proposto fuori termine e comunque notificato dopo l’avvenuta decadenza dall’impugnazione.

La relazione depositata ex art 380 bis c.p.c., ha opportunamente ricordato che secondo questa Corte: “I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell’ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Nè assume una autonoma consistenza la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui all’art. 669 bis cod. proc. civ., e segg., introdotti dalla L. n. 353 del 1990, art. 74, che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l’inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale” (Cass 2821/09; v. anche tra le tante 23410/09; 27187/07;

15579/06).

Discende da questo insegnamento, che va qui confermato, l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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