Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20080 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24855/2016 proposto da:

A.A.A.M.A.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROVERETO, n. 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

VITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ZUMBO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA ENNA, in persona del Prefetto in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 117/2016 R.G., 391/2016, del GIUDICE DI

PACE di ENNA, depositata il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Enna, con l’ordinanza n. 117 del 2016 (pubblicata il 25 luglio 2016), ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.A.A.M.A., sedicente cittadino libico (ma in realtà egiziano, secondo l’Amministrazione), contro il suo provvedimento di espulsione, atteso che non sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo umanitario e che il provvedimento espulsivo era stato tradotto in lingua inglese, su indicazione dello stesso straniero, non essendo possibile reperire un interprete per la traduzione in lingua araba, dal medesimo conosciuta.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. A.A.A.M.A., con atto notificato il 14 ottobre 2016, sulla base di due motivi, con i quali lamenta contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla mancata traduzione del provvedimento espulsivo in lingua araba, lingua ormai diffusa anche in Italia.

Il Collegio, ritenuta la necessità di esaminare funditus la questione della mancata traduzione dell’espulsione nella lingua madre dello straniero ove, in qualche misura si attesti che sia stato egli stesso a richiedere – in mancanza di un interprete nella lingua di origine – la traduzione in lingua veicolare, rinvia la causa alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte:

Rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta Civile – 1, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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