Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2008 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2008 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Fallimento Frabell s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,
alla via Benaco 5, presso lo studio dell’avv. Maria Chira Morabito, rapp.to e difeso
dall’avv. Umberto Santi , giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
66/24/11

depositata il 1/7/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Fallimento Frabell s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate,

relativa agli avvisi di accertamento n. 8480300514/2008 per irpeg e irap 2003 e n.
84803300513 per irpeg e irap 2002, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il

54.5%

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21268/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

rinvio alla CTP per integrazione del contraddittorio. Il ricorso proposto si articola in unico
motivo. Resiste con controricorso il Fallimento. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accogliemnto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

supposti del litisconsorzio necessario.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
2214 del 31/01/2011) secondo cui nel caso di accertamento tributario nei confronti di una
società di capitali a base ristretta non ricorre, com’è per le società di persone, un’ipotesi di
litisconsorzio necessario.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto
Così deciso in Roma, 5/12/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Assume la ricorrente la nullità della sentenza laddove la CTR ha ritenuto ravvisabili i pre-

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