Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2008 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 28/01/2010), n.2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CERUTI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f. (OMISSIS)),
in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato QUATTROCCHI
PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARIS
FILIPPO, giusta procura speciale per Notaio dott. LEONARDO SORESI di
MILANO – Rep.n. 80550 del 2009 24.05.06;
– ricorrente –
contro
BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (C.f. (OMISSIS)), in persona del
Dirigente e protutore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALTABIANO ALBERTO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 21/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARTONE Antonio che chiede che la Corte in Camera di consiglio,
dichiari estinto il procedimento, con le conseguenze di legge.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
quanto segue:
La Cenati srl in amm.str. ha proposto, con atto notificato il 31.5.06, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia 13.10.04 – 21.4.05 n. 319 n. 763/03 resa nel procedimento che contrapponeva la ricorrente alla Banca di Trento e Bolzano spa;
Quest’ultima ha resistito con controricorso.
La Ceruti srl in amm.str.. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alla controricorrente e da quest’ultima accettato.
Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010