Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2008 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 28/01/2010), n.2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CERUTI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f. (OMISSIS)),

in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato QUATTROCCHI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARIS

FILIPPO, giusta procura speciale per Notaio dott. LEONARDO SORESI di

MILANO – Rep.n. 80550 del 2009 24.05.06;

– ricorrente –

contro

BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (C.f. (OMISSIS)), in persona del

Dirigente e protutore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALTABIANO ALBERTO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio che chiede che la Corte in Camera di consiglio,

dichiari estinto il procedimento, con le conseguenze di legge.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

La Cenati srl in amm.str. ha proposto, con atto notificato il 31.5.06, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia 13.10.04 – 21.4.05 n. 319 n. 763/03 resa nel procedimento che contrapponeva la ricorrente alla Banca di Trento e Bolzano spa;

Quest’ultima ha resistito con controricorso.

La Ceruti srl in amm.str.. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alla controricorrente e da quest’ultima accettato.

Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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