Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20079 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20079 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 6976-2016 proposto da:
VELLUSO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato
GIANFRANCO ANGELI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4771

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. P.I. 05779711000, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso
lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

Data pubblicazione: 30/07/2018

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3796/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/09/2015 r.g.n. 1690/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIANFRANCO ANGELI.

,..

udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO

R.G. 6976/2016

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 3796/2015, depositata il 15 settembre 2015, la Corte di appello di
Napoli dichiarava improcedibile il gravame di Giuseppe Velluso avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, che ne aveva rigettato le domande volte alla dichiarazione di

risoluzione del rapporto in data 22/9/2001 e di licenziamento disciplinare in data
17/11/2001.
2. La Corte osservava a sostegno della propria decisione che la notifica del ricorso, da
parte dell’appellante, era stata effettuata il 21/4/2015 per l’udienza del 5/5 successivo e,
pertanto, in violazione del termine (non minore di 25 giorni) previsto dall’art. 435, co. 3 0 ,
c.p.c.; osservava, inoltre, che l’atto risultava trasmesso allorquando il termine era già
decorso, pur essendo stato comunicato il decreto di fissazione dell’udienza il 18/2/2015,
né la parte appellante aveva allegato alcuna causa che dimostrasse la non imputabilità
del ritardo: di conseguenza, ad avviso della Corte, la fattispecie doveva essere ricondotta
alla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa notifica o di notifica giuridicamente
inesistente.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore, affidato a cinque
motivi.
4. Enel Distribuzione S.p.A. ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 435 e 153
cod. proc. civ., nonché degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, il
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto perentorio il
termine che deve intercorrere tra la data di notificazione all’appellato (del ricorso e del
decreto di fissazione) e quella dell’udienza di discussione.
2. Con il secondo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 70, 101 e 111
della Costituzione, nonché violazione degli artt. 152 e 291 cod. proc. civ. e di vari principi
fondamentali dell’ordinamento, il ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente
fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità (in particolare, di Sezioni Unite n.
20604/2008), formatasi per l’ipotesi di omessa notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza, alla fattispecie concretamente esaminata, nella quale, invece, tali
atti erano stati notificati.
1

illegittimità dei provvedimenti, disposti nei suoi confronti da Enel Distribuzione S.p.A., di

3. Con il terzo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione o falsa
applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 23 I. I. 11 marzo 1953, n. 87, il ricorrente si
duole che la Corte di appello abbia richiamato a fondamento della decisione il principio di
“ragionevole durata”, senza peraltro considerare che esso può ritenersi leso solo in
presenza di norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da
alcuna logica esigenza, e senza promuovere – come invece sarebbe stato necessario – un
giudizio di legittimità costituzionale di norme processuali destinate, con l’interpretazione
adottata, alla disapplicazione.

rispettivamente per violazione o falsa applicazione della I. 4 agosto 1955, n. 848 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, avendo utilizzato l’istituto dell’interpretazione per disapplicare la
norma processuale; e per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
essendosi pronunciato su una questione che poteva solo essere oggetto di eccezione di
parte.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La vicenda in esame risulta, infatti, identica a quella decisa da Cass. n. 20335/2016,
che, facendo applicazione di quanto ritenuto fin da Sez. U n. 20604/2008, ha accolto il
motivo, per il quale l’improcedibilità dell’appello può essere dichiarata unicamente nei
casi di inesistenza della notifica e non anche nei casi in cui – come quello esaminato in
tale sentenza e come il presente – la notifica sia stata effettuata dall’appellante, sia pure
in violazione del termine posto dall’art. 435, comma terzo.
7. In particolare, Cass. n. 20335/2016 ha precisato come la questione fosse già stata
oggetto di esame da parte della Corte in numerose occasioni: Cass. n. 16479/2015; n.
16154/2015; n. 7378/2014; n. 19818/2013; n. 8125/2013; n. 10775/2016 (ord.); Sez.
U n. 9331/996 (con la correzione apportata da Sez. U n. 20604/2008, per la quale il
termine può essere concesso ove la notifica sia nulla ma non quando sia inesistente); ed
ha ribadito il principio di diritto, a cui ritiene il Collegio di dare continuità, secondo il quale
“nel rito del lavoro l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a
comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto dell’atto introduttivo,
atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando
l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, mentre
nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell’udienza di comparizione è fissato
dalla parte (art. 163 n. 7 cod. proc. civ. e art. 342 cod. proc. civ.), considerato, altresì,
che tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto,
tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della
sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di
rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., costituendo questa norma
espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce
2

4. Con il quarto e con il quinto il ricorrente deduce nuovamente la nullità della sentenza

il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili
ex tunc, con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo
le nullità contemplate dall’art. 160 cod. proc. civ., ma tutte le nullità in genere della
notificazione, derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è
destinato (art. 156, co. 3 0 , cod. proc. civ.), ossia la regolare costituzione del rapporto
processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile
all’ufficiale giudiziario o alla parte istante”.
8. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3796/2015 deve, pertanto,

giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al
principio di diritto sopra richiamato.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2018 a seguito di riconvocazione della camera di consiglio
del 5 dicembre 2017.

essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente

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