Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20079 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21655-2018 R.G. proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato MICHEELE LIGUORI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO, A.E.,

B.G.;

– intimati –

ASSICURATRICE SPA in persona del Presidente legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in via Cola di Rienzo n. 212,

presso lo studio dell’Avvocato Mariani Tiziano che la rappresenta e

difende congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pellegrini

Andrea;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1369/2018 del

TRIBUNALE di NOIA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa CHIARA

GRAZIOSI:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che conclude

per raccoglimento del ricorso e chiede affermarsi la competenza del

Tribunale di Nola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Con sentenza del 10 luglio 2018 il Tribunale di Nola, in relazione a causa su responsabilità sanitaria avviata da D.C.M. nei confronti di Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dei medici A.E. e B.G. autorizzato poi a chiamare in causa Assicuratrice Milanese S.p.A., che pure si costituiva -, nella quale la convenuta Azienda Ospedaliera aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale, accoglieva tale eccezione dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Potenza, assegnando novanta giorni per la riassunzione davanti ad esso della causa e compensando tutte le spese processuali.

2. D.C.M. ha impugnato tale pronuncia con ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi, illustrati poi anche con memoria. Si è difesa Assicuratrice Milanese S.p.A. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Noia.

3. Nella sua concisa sentenza, il Tribunale afferma che “in base al criterio del foro generale delle persone giuridiche” il foro della Azienda Ospedaliera sarebbe Potenza, dove pure sarebbe stato concluso il contratto di “spedalità” e si sarebbero altresì verificati “i fatti oggetto di causa” secondo il forum commissi delicti, onde per tutti i criteri di collegamento la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Potenza.

4. Osserva la ricorrente che, per formulare compiutamente l’eccezione di incompetenza territoriale, detta eccezione “in presenza dell’astratta applicabilità alla controversia di più fori concorrenti – come, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quelli di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c. – deve necessariamente estrinsecarsi nell’indicazione di tutti i giudici eventualmente diversi che secondo tali criteri sarebbero competenti”, dovendo altrimenti ritenersi radicata la competenza presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato. E nel caso in esame la Azienda Ospedaliera ha eccepito in ordine al luogo della propria sede legale ex art. 19 c.p.c., comma 1, al luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., parte prima, e al luogo di adempimento dell’obbligazione, nel combinato disposto dell’art. 20 c.p.c., seconda parte, e art. 1182 c.c., indicando i giudici competenti soltanto per tali fori. Non sono stati perciò indicati tutti i criteri di riferimento evincibili dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con particolare riguardo al luogo di residenza degli ulteriori convenuti A. e B. ex art. 18 c.p.c., comma 1.

La censura della ricorrente corrisponde all’insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-1, ord. 27 ottobre 2016 n. 21769: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.”; sulla stessa linea Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2014 n. 12009, Cass. sez. 6-3, ord. 14 febbraio 2014 n. 3539, Cass. sez. 6-3, ord. 4 agosto 2011 n. 17020, Cass. sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2011 n. 3989, Cass. sez. 3, 25 novembre 2005 n. 24903 e Cass. sez. 3, ord. 5 maggio 2003 n. 6849) e pertanto, assorbendo ogni ulteriore questione, conduce alla dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Nola, al quale vengono rimesse pure le spese processuali della presente fase, il che priva di presupposto ogni decisione – pur richiesta a questo giudice dalla ricorrente – ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Noia; spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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