Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20079 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 23/09/2010), n.20079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20801/2008 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BALDASSARRA

Stefano, FAGGIANO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) in persona

dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PANZUTI Carlo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

13.9.07, depositata l’11/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carlo Panzuti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Lecce l’11 ottobre 2007 ha accolto il gravame proposto da T.R. avverso il condominio di (OMISSIS) per la riforma della sentenza resa dal tribunale di Brindisi recante il n. 210/04. La Corte territoriale ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso quest’ultima statuizione insorge la T. con ricorso notificato il 28 luglio 2008. Il Condominio resiste con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Il ricorso consta di due motivi. Il primo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, n. 3. Parte ricorrente sostiene che il condominio soccombente avrebbe dovuto essere condannato alla refusione delle spese di lite per avere resistito in giudizio pur avendo trasgredito il dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.. Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: “Può essere tenuta indenne dalle spese legali la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio in modo temerario contravvenendo alle più elementari norme giuridiche?”.

Il secondo motivo denuncia congiuntamente vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento all’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene che la sentenza d’appello sarebbe illogica ed erronea perchè, dopo aver accolto integralmente l’impugnazione e riformato “in toto” la sentenza del primo giudice, accertando che l’appellata non aveva dimostrato di aver convocato la ricorrente all’assemblea condominiale, circostanza sulla quale “verteva tutto il processo” avrebbe ravvisato i giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. La censura si conclude con il seguente quesito: “Può il giudice con motivazioni illogiche o contraddittorie o addirittura senza motivazione alcuna procedere alla compensazione integrale delle spese tra le parti nel caso di accoglimento totale della domanda?”.

Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che; “In tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità1 nei casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 5828/06;

17457/06). Ciò non è avvenuto nella specie, perchè il giudice d’appello ha compensato integralmente le spese di lite, senza porle neppure parzialmente a carico della parte vittoriosa.

Le Sezioni Unite hanno inoltre stabilito (Cass. 20598/08) che nel vecchio regime (applicabile alla specie, perchè il giudizio è iniziato nel 1994), che è anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Alla luce di questi principi appare evidente la infondatezza del ricorso. Infatti entrambi i quesiti sono incongrui, perchè sono stati formulati assumendo come circostanza pacifica valutazioni che attengono alla sussistenza dei giusti motivi per la compensazione, quali la pretesa temerarietà delle tesi sostenute da controparte o l’illogicità della motivazione adottata per compensare le spese di lite. Per contro parte ricorrente doveva prima censurare il vizio di motivazione con riferimento all’assenza dei presupposti per la compensazione delle spese e poi desumerne la illegittimità del provvedimento adottato dal giudice d’appello.

Inoltre il vizio di motivazione non è stato adeguatamente denunciato con la specificazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha infatti chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere, indicazione che non risulta effettuata in quel modo sintetico, evidente ed autonomo, voluto dall’univoca interpretazione della S.C. (Cass. 27680/09) e che deve consistere nell’indicare chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria. Va ulteriormente rilevato che la deduzione congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione è in linea di principio inammissibile. Le S.U hanno consentito ciò qualora un unico articolato motivo d’impugnazione si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (SU 7770/09). Anche questa tecnica di formulazione del motivo è stata però trascurata dall’odierno ricorso.

Infine va rilevato, soprattutto ai fini di chiarire il perchè della mancata compensazione delle spese in questo grado di giudizio, che dalla sentenza emergono i giusti motivi di compensazione delle spese di lite. Essi sono riferiti dalla Corte d’appello alla condotta delle parti, e sono ravvisabili in primo luogo nella circostanza che vi è stata difforme valutazione tra le due sentenze di merito con riguardo alla prova della convocazione della condomina T.; in secondo luogo è emerso che tale prova non ha potuto essere fornita solo a causa dello smarrimento dell’originale di raccomandata a.r. n. (OMISSIS), respinta per compiuta giacenza, di cui tuttavia erano state prodotte fotocopie e per la tardività della richiesta di informazioni in proposito rivolte dalla Corte d’appello agli uffici postali.

Tali risultanze, tratte dalla sentenza impugnata, paiono da sole sufficienti a sorreggere, pur a fronte di altre circostanze attinenti la non corretta tenuta del quaderno delle convocazioni tenuto dal condominio, la decisione adottata.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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