Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20079 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 14/07/2021), n.20079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22981/2016) proposto da:

B.V., (C.F.: (OMISSIS)), Z.A., (C.F.:

(OMISSIS)), e Z.M.R., (C.F.: (OMISSIS)), nella qualità

di eredi di Za.An., nonché V.M., (C.F.:

(OMISSIS)), V.D., (C.F.: (OMISSIS)), e V.A.,

(C.F.: (OMISSIS)), nella qualità di eredi di Z.M., tutti

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Gabriele Ferabecoli, ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio, in Roma, v. Trionfale, n. 5637;

– ricorrenti principali –

contro

C.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso

(contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Felice Maria Spirito,

e Andreina Pellegrini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Francesco Mainetti, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4751/2015

(pubblicata il 4 agosto 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del giugno 1979 proposto dinanzi all’allora Pretore di Frosinone C.V. denunciava la nuova opera e il danno temuto in relazione al fabbricato che Za.An. e Z.M. avevano iniziato a costruire in (OMISSIS), sostenendo che esso fosse in corso di edificazione a distanza inferiore a quella legale dopo aver demolito quello esistente “in loco” confinante con la loro proprietà e che si era ridotto a rudere fin dal 1938. Nella costituzione dei resistenti, i quali adducevano che trattavasi di mera ricostruzione del precedente immobile, il giudice adito disponeva la sospensione dei lavori con l’ordinanza definitoria della fase sommaria, alla quale seguiva la riassunzione del giudizio per la fase di merito, con il cui atto introduttivo i predetti ricorrenti, poi divenuti attori, invocavano la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere da ritenersi illegittime siccome realizzate in violazione delle distanze legali unitamente al risarcimento dei danni.

Si costituivano anche in questa seconda fase a cognizione piena i due Z., i quali, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna del C. all’eliminazione di alcune opere asserite come abusivamente eseguite in sede di ristrutturazione del suo immobile, tra cui si ricomprendeva un lastrico solare modificato in terrazza edificato a distanza inferiore a quella legale, congiuntamente al risarcimento dei danni dipendenti dalla disposta sospensione dei lavori all’esito della fase sommaria.

Nel corso del giudizio decedevano l’attore e il convenuto Za.An., con il conseguente intervento dei rispettivi eredi. Con sentenza n. 54 del 2009, il Tribunale di Frosinone – sezione stralcio, all’esito dell’esperita istruzione probatoria (nell’ambito della quale era espletata c.t.u.), rigettava la domanda principale (revocando l’ordine di sospensione dei lavori) ed accoglieva quella riconvenzionale, condannando gli eredi del C.V. all’eliminazione della veduta realizzata a distanza non legale nonché al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 20.000,00, oltre che al pagamento delle spese giudiziali.

2. La Corte di Appello di Roma, decidendo sull’appello formulato dall’erede di C.V. ( C.L.) e nella costituzione degli appellati Z.M., B.V., Z.A. e Z.M.R. (le ultime tre quali eredi di Za.An.), che insistevano per la reiezione del gravame e la conferma dell’impugnata decisione, con sentenza n. 4751/2015 (pubblicata il 4 agosto 2015), in accoglimento parziale dell’appello, così provvedeva: – in riforma del capo a) della sentenza di prime cure, condannava Z.M. e le eredi di Za.An., in solido, alla demolizione del loro fabbricato costruito sul terreno in precedenza occupato dal fabbricato rimasto completamente distrutto a seguito degli eventi bellici della seconda guerra mondiale; – rigettava la domanda dell’appellante riguardante l’altro fabbricato; – confermava il capo c) dell’impugnata sentenza; – regolava le complessive spese di entrambi i gradi di giudizio, disponendo la restituzione, da parte delle appellate in solido, di tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte laziale rilevava che l’opera posta in essere da Za.An. e Z.M. non poteva essere qualificata come mera ricostruzione del precedente fabbricato ma trattavasi di una vera e propria “nuova costruzione”, come tale soggetta al regime delle distanze legali vigenti all’epoca della sua realizzazione, che erano risultate violate, trovando applicazione il disposto della L. n. 765 del 1967, art. 17, alla stregua del quale il nuovo edificio avrebbe dovuto distanziarsi da quelli esistenti per una misura corrispondente a quella della sua massima altezza, per cui, risultando il nuovo manufatto superiore agli otto metri in elevazione ed essendo la sua profondità inferiore a sei metri, ne andava disposta la sua demolizione.

Inoltre, previo rigetto della domanda originaria del C. riferita all’altro fabbricato, la Corte di appello confermava nel resto l’impugnata sentenza, regolando le complessive spese processuali.

3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, B.V., Z.A. e Z.M.R. (già costituite quali eredi di Za.An.) nonché gli eredi di Z.M. (nelle more deceduta), ovvero V.M., V.D. e V.A..

Si è costituita con controricorso (contenente anche ricorso incidentale riferito a tre motivi) l’intimata C.L..

I ricorrenti principali hanno anche proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), nonché della L. n. 765 del 1967, art. 17, sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che il fabbricato edificato dai loro rispettivi danti causa dovesse considerarsi una nuova costruzione e non una ricostruzione del precedente fabbricato.

2. Con il loro secondo motivo gli stessi ricorrenti principali hanno dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d) e della L. n. 765 del 1967, art. 17, nonché di mancata motivazione dell’impugnata sentenza con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), sul presupposto che la stessa contenesse una motivazione apparente sulla ritenuta configurazione di una nuova costruzione del fabbricato oggetto di controversia.

3. Con la terza censura i ricorrenti principali hanno prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione di tutte le circostanze e le allegazioni che, ad avviso dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché del giudice di primo grado, avrebbero dovuto condurre a ritenere che il ravvisato “nuovo immobile” aveva analoga consistenza di quello andato distrutto.

4. Con la quarta ed ultima doglianza i ricorrenti principali hanno denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione, sotto un ulteriore profilo, della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), nonché della L. n. 765 del 1967, art. 17, sul presupposto che, nella fattispecie, ove anche si fosse ritenuto il predetto edificio integrante una “nuova costruzione” (per mancata corrispondenza alla sagoma ed alla volumetria di quello andato distrutto), la Corte di appello avrebbe dovuto ordinare la demolizione solo delle parti di edificio eccedenti le dimensioni di quello originario e non dell’edificio così come costruito nella sua interezza.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con il suo primo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), nonché della L. n. 765 del 1967, art. 17, con riferimento alla parte dell’impugnata sentenza con cui era stato rigettato il suo gravame in ordine alla richiesta di demolizione della sopraelevazione da parte degli Z. del “vecchio fabbricato” a duplice elevazione di loro proprietà, per violazione della distanza legale dall’antistante fabbricato del suo dante causa, anch’esso a duplice elevazione.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente incidentale ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c., avuto riguardo alla conferma disposta con la sentenza di appello del capo c) della decisione di primo grado, con la quale il C.M. era stato condannato alla eliminazione della veduta sulla proprietà Z., proveniente dal terrazzo praticabile e realizzato sulla sua proprietà prospiciente quella dei Z..

3. Con la terza ed ultima censura la ricorrente incidentale ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sul presupposto della ritenuta illegittimità della condanna risarcitoria disposta a suo carico, dovendosi rilevare che ella non aveva provocato alcun danno alle controparti e che, quindi, avrebbe dovuto essere considerata l’unica parte ad aver diritto al risarcimento del danno.

Esame del ricorso principale.

1. Rileva il collegio che i tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente siccome all’evidenza connessi essendo incentrati sulla medesima questione.

Innanzitutto, non sussiste certamente il vizio di apparente motivazione di cui al secondo motivo (essendo il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione assunta dal giudice di appello più che adeguato) così come non si è venuto a configurare, con altrettanta univocità, il vizio di cui al terzo motivo, poiché la Corte di appello ha preso in considerazione tutti gli accertamenti fattuali, ivi compresi quelli emersi dalla c.t.u., per la valutazione della natura giuridica e della tipologia del contestato fabbricato.

Anche il primo è da ritenersi infondato.

Con l’impugnata sentenza, infatti, la Corte di appello di Roma ha correttamente ritenuto, sulla base delle modalità di edificazione del fabbricato da parte degli allora Za.An. e M., della sua allocazione e della sua struttura (implicante anche un aumento della precedente volumetria), concluso esattamente nel senso che trattavasi di un rilevante intervento edilizio comportante la realizzazione di una “nuova costruzione” e che, quindi, tale intervento non poteva considerarsi come una mera ricostruzione del precedente manufatto, andato diruto, ragion per cui si sarebbero dovute rispettare le distanze legali prescritte dalla normativa di riferimento vigente al momento della nuova edificazione (ovvero la L. n. 765 del 1967, art. 17, essendo risultato il Comune di Ferentino all’epoca sprovvisto di strumenti urbanistici), risultate invece violate.

In particolare, a tal fine, la Corte laziale ha accertato che già nell’atto di acquisto della proprietà Z. (risalente al 1957) si dava atto che esso comprendeva anche un vano a piano terra completamento distrutto dagli eventi bellici e che tale distruzione si sarebbe dovuta considerare totale poiché sul relativo terreno erano rimasti alcuni tronconi che non tracciavano alcuna perimetrazione del precedente fabbricato e non ne costituivano nemmeno parzialmente il tamponamento né la copertura orizzontale, di talché, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 21578/2011 circa l’identificazione del concetto di “ricostruzione”, in difetto di un’univoca prova contraria con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti da parte degli Z. (trattandosi, peraltro, della verificata edificazione di tre piani in sostituzione del “vano diruto” descritto nell’atto di provenienza per notar Be.).

Decidendo in tal senso il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale – nel distinguere tra la tipologia dei principali interventi edilizi ricorrenti nella pratica – si è affermato che nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lettera d), (oggi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3) – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti (incidenti, cioè, sulla non corrispondenza dimensionale e volumetrica), si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della realizzazione della medesima che, se violata, comporta l’attuazione della tutela ripristinatoria (cfr., ad es., Cass. n. 17043/2015 e Cass. n. 15041/2018, nei cui casi è stata ritenuta “nuova costruzione” l’edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie ed un modesto aumento del volume). E ciò anche con l’esclusione della possibilità che i regolamenti locali possano incidere, pure solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati.

2. Pure il quarto motivo del ricorso principale, qualificato come subordinato, è privo di fondamento.

Al di là della circostanza che dallo svolgimento del giudizio di merito non si evince che gli Z. avessero proposto una richiesta alternativa (di eliminazione parziale delle parti illegittime) per evitare la demolizione totale del fabbricato (non risultando specificamente, dal motivo in esame, dove, come e quando era stata formulata una tale domanda), va rilevato che essendo stata accertata l’edificazione di una “nuova costruzione” per diversi aspetti (come tale comportante un nuovo intervento edilizio nella sua interezza in sostituzione di un vecchio rudere), la conseguenza della violazione delle distanze legali “ratione temporis” applicabili non avrebbe potuto che essere quella della demolizione, non essendo emerso che la difformità si fosse sostanziata solo in un piccolo aumento di volumetria.

Esame del ricorso incidentale.

1. Il primo motivo proposto dalla ricorrente incidentale è inammissibile, poiché, con lo stesso, si sollecita una rivalutazione di merito sull’esattezza degli accertamenti esperiti circa l’illegittimità dell’eseguita sopraelevazione e alla riferibilità degli stessi al “vecchio fabbricato” anziché al “nuovo fabbricato” (come sarebbe stato erroneamente ritenuto in sentenza) e, in ogni caso, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte (crr. Cass. n. 7772/2012 e Cass. n. 3867/2019), l’eventuale travisamento del contenuto della c.t.u. deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione (il che rende, per l’appunto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si basi sulla prospettazione di detto travisamento).

2. La seconda censura del ricorso incidentale è priva di fondamento, perché – pur essendo con essa stata fatta valere una violazione dell’art. 905 c.c., anziché propriamente una doglianza riconducibile ad una violazione processuale circa il tipo di difesa che la C. avrebbe dovuto porre in essere per contrastare la domanda riconvenzionale proposta dagli Z. (che, però, dallo svolgimento del motivo in effetti si desume), ai fini dell’accertamento dell’illegittimità della veduta sul loro fondo per effetto della incontestata trasformazione in terrazza del preesistente solaio di copertura dell’immobile della stessa C. – la Corte di appello ha correttamente rilevato che la C. avrebbe dovuto contrapporre alla domanda riconvenzionale quantomeno un’eccezione riconvenzionale per confutarla, forma di difesa, però, non ritualmente attuata in primo grado per paralizzare l’avversa domanda di imposizione illegittima di una servitù di veduta.

3. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale non coglie nel segno, poiché essendo rimaste (fondatamente) accertate le reciproche illegittimità edilizie – la Corte di appello ha correttamente condannato le parti al vicendevole risarcimento dei danni per effetto dei consumati ed accertati illeciti extracontrattuali.

4. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, entrambi i ricorsi vanno respinti, con conseguente compensazione integrale delle spese del presente giudizio per effetto della reciproca soccombenza delle parti.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti (principali, con vincolo solidale, ed incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte, dei ricorrenti principali, in solido, e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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