Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20079 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.11/08/2017),  n. 20079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16818/2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

SIDO BONFATTI;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 12,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANTONIO DE LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4076 Cron. del TRIBUNALE di PARMA, depositata

il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti e la memoria del Fallimento;

Considerato che non ricorrono i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM

 

Visto l’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice (Sezione Prima Civile).

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA