Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20078 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla

via dei Mille n. 41/a, presso l’avv. VIRGINIA ROMANO, unitamente

all’avv. LUIGI MEDURI del foro di Verona, dal quale è rappresentato

e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SINDACO DI LEGNAGO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.

Confalonieri n. 5, presso l’avv. MANZI ANDREA, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. (OMISSIS) DI LEGNAGO in

persona

del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Celimontana n. 38, presso l’avv. BENITO PIERO PANARITI,

unitamente all’avv. GIAMPAOLO PERINI del foro di Verona, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Verona depositato il 24 luglio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 24 luglio 2006 il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso proposto da N.M.A. avverso il provvedimento emesso dal Sindaco di Legnago il 12 dicembre 2005 e convalidato dal Giudice tutelare il 13 dicembre 2005, con cui, su proposta del dirigente del reparto di psichiatria dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago, era stata disposta la sua sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

A fondamento della decisione, ha richiamato le dichiarazioni rese dal medico proponente, da cui risultava che al momento della sottoposizione al trattamento il ricorrente versava in uno stato di alterazione psichica, caratterizzato da concreti elementi di rischio autosoppressivo e da un’interpretazione degli eventi non aderente alla realtà. Peraltro, il giorno successivo al ricovero coatto lo stesso ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva la gravità della crisi ed accettava la prosecuzione del ricovero ospedaliero.

2. Avverso il predetto decreto il N. propone ricorso per cassazione, articolato in ire motivi. Resistono con controricorso il Sindaco di Legnago e l’Aulss n. (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va dichiarata l’irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del ricorrente unitamente alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., trattandosi di una relazione redatta dall’Ispettorato del Ministero dell’economia all’esito di un’ispezione eseguita presso l’Aulss n. (OMISSIS) e non essendo consentito nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, ancorchè formati successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, fatta eccezione per quelli riguardanti la nullità dello stesso o l’ammissibilità dei ricorso o del controricorso, nel qual caso, peraltro, essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, 31 marzo 2011. n. 751 5; Cass., Sez. lav., 2 marzo 1995. n. 243).

2. Nel merito, è opportuno premettere che il decreto emesso dal tribunale sul reclamo dell’interessato avverso il decreto di convalida adottato dal giudice tutelare in ordine al provvedimento con cui il sindaco abbia disposto il trattamento sanitario obbligatorio è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione dalla L. n. 833 del 1978, art. 35 e trattandosi di un provvedimento che, in quanto annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio, incidendo su un diritto soggettivo dell’interessato (efr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1 998. n. 6240).

Nella specie, poichè il provvedimento impugnato è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 4, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. cit., il quale dichiara applicabili anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge le disposizioni di cui al primo ed al comma 3 del medesimo articolo, in tal modo consentendo di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. In precedenza, invece, essendo i ricorso straordinario proponibile esclusivamente per violazione di legge, si riteneva che il vizio di motivazione deducibile con tale mezzo d’impugnazione fosse configurabile soltanto nel caso in cui la motivazione risultasse del tutto assente ovvero si estrinsecasse in argomentazioni reciprocamente inconciliabili, obbiettivamente incomprensibili o comunque inidonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 3 novembre 2008. n. 26426; Cass., Sez. 1. 13 febbraio 2006, n. 301 8; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2006, n. 24985).

Questa Corte aveva peraltro ritenuto che l’incidenza de provvedimento in esame sulla libertà personale, imponendone l’assoggettamento al controllo di legittimità anche con riguardo alla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la sua emissione, rendesse con figurabile il difetto assoluto di motivazione anche quando il provvedimento non contenesse l’esplicitazione della ricorrenza delle predette condizioni, costituite, ai sensi della L. n. 833, art. 34 dall’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, dalla mancata accettazione di tali interventi da parte dell’infermo, e dall’insussistenza di condizioni e circostanze tali da consentire l’adozione di tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere (cfr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1998, n. 6240. cit.).

A tale orientamento non può darsi ulteriormente seguito, alla luce della modificazione intervenuta nell’art. 360 cod. proc. civ., la quale attribuisce a questa Corte un più penetrante potere di controllo in ordine alla motivazione del provvedimento emesso dal tribunale ne procedimento di convalida, rendendo sindacabile l’accertamento di fatto nello stesso contenuto non già sotto il profilo della mera esplicitazione delle condizioni prescritte per l’assoggettamento al trattamento sanitario obbligatorio, ma, in una prospettiva più ampia, sotto il profilo della correttezza logico- giuridica dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.

3. – Ciò posto, si osserva che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35 sostenendo che, a seguito dell’anticipata cessazione del trattamento, conseguente alla richiesta di continuazione volontaria della degenza da lui avanzata il giorno successivo al ricovero coatto, il Sindaco ha omesso di verificare il contenuto della relativa comunicazione e d’informarne il Giudice tutelare, al quale la comunicazione è stata trasmessa per mera conoscenza dal medico proponente, in tal modo impedendo l’esercizio dei poteri di controllo spettanti al Giudice tutelare.

3.1. – La censura è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che implica un accertamento di fatto non esaminata nel decreto impugnato, e quindi non prospettatale in questa sede, non risultando che essa sia stata dedotta dinanzi al Tribunale, e non potendo essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito nè rilevabili d’ufficio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007. n. 7981: Cass.. Sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230;

Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006. n. 3664).

Peraltro la comunicazione dell’avvenuta cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario, prescritta dalla L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 5, non può assumere alcun rilievo ai fini della convalida de provvedimento con cui il sindaco lo ha disposto: quest’ultima ha infatti ad oggetto la verifica delle condizioni richieste dall’ari. 34, quarto comma, che dev’essere condotta con riferimento alla situazione in atto al momento dell’adozione del provvedimento, mentre la comunicazione è preordinata alla revoca del trattamento per fatti sopravvenuti o comunque all’adozione di provvedimenti ulteriori, come si evince dall’art. 35, comma 7 secondo cui la sua omissione, benchè penalmente sanzionata, comporta soltanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento.

4. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. 13 maggio 1978, n. 180, art. 5, comma 7, della L. n. 833 del 1978, art. 34, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè il difetto e l’illogicità della motivazione del decreto impugnato, sostenendo che il Tribunale ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il trattamento sanitario obbligatorio, essendosi astenuto dallo svolgimento di attività istruttoria in ordine alle circostanze che avevano determinato il ricovero coatto, ed essendosi limitato all’audizione del medico proponente, il quale aveva precisato di essersi attenuto a circostanze riferitegli dai colleghi, ai fini della valutazione del rischio di suicidio segnalato nella proposta.

5. – La censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’alterazione psichica, si è attenuto alle dichiarazioni rese dal medico proponente, omettendo di valutarne l’attendibilità e di sottopone a verifica mediante l’esame della documentazione prodotta e l’escussione dei testimoni da lui indicati, ed astenendosi dall’accertare se detta alterazione richiedesse interventi terapeutici urgenti e non fossero prospettabili soluzioni alternative.

6. – Entrambe le censure sono inammissibili.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha preso atto delle risultanze della documentazione prodotta dalla difesa del Sindaco e dell’ A., dalla quale si evinceva che al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio il ricorrente versava in una condizione di alterazione psichica, nonchè delle dichiarazioni rese dal medico proponente, il quale aveva precisato di aver formulato la diagnosi posta a fondamento della proposta a seguito della manifestazione da parte del N. di concreti elementi di rischio autosoppressivo e di un’interpretazione dei fatti non aderente alla realtà. La gravità di tale situazione, rendendo evidenti i pericoli cui erano esposte la vita e l’incolumità fisica del ricorrente, nonchè l’urgenza di porvi rimedio mediante misure che garantissero a tempo stesso un efficace intervento terapeutico ed un’adeguata sorveglianza del paziente, fa apparire superflua ogni precisazione in ordine alla sussistenza degli altri presupposti prescritti per l’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, consentendo pertanto di escludere, al riguardo, la configurabilità di un vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta la diagnosi formulata dal medico proponente, sostenendo che i sanitari intervenuti nel corso della vicenda che ha condotto alla sua formulazione avrebbero erroneamente interpretato i sintomi da lui manifestati, scambiando una grave crisi ipertensiva da cui egli sarebbe stato colto con uno stato di alterazione psichica e l’intervento di emergenza da lui attuato per porvi rimedio mediante un autoprelievo di sangue con un tentativo di suicidio. Lamenta in proposito la mancata ammissione della c.t.u. da lui richiesta nel corso del procedimento, aggiungendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione da lui prodotta e di disporre l’audizione dei testi da lui indicati, ma trascura di riportare nel ricorso il contenuto dei predetti documenti e dei capitoli di prova articolati, in tal modo rendendo impossibile a questa Corte ogni valutazione in ordine all’idoneità delle circostanze non prese in considerazione o delle prove non ammesse a determinare una decisione diversa da quella adottata nel decreto impugnato. Com’ò noto, intatti, la parte che intenda denunciare, con il ricorso per cassazione, l’omessa o insufficiente motivazione de provvedimento impugnato, sotto il profilo dell’ingiustificato rifiuto di dare ingresso ad una prova testimoniale o dell’omessa o errata valutazione di un documento, ha l’onere, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico ira l’errore denunciato e la decisione assunta in concreto, ma anche d’indicare specificamente, se necessario mediante trascrizione integrale, le circostanze che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto del documento asseritamente pretermesso, al fine di consentire al Giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. 1.

22 febbraio 2007. n. 4178; 17 maggio 2006, n. 11501: 24 marzo 2006, n. 6679).

Nella specie, il ricorrente si limita invece a riproporre la narrazione contenuta nel reclamo e ad insistere nelle considerazioni svolte nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, evidenziando in particolare le circostanze che, a suo dire, hanno causato lo stato di tensione da cui ha avuto origine il malore che ha giustificato il ricovero coatto. In tal modo, egli prospetta una ricostruzione della vicenda che oltre a non risultare incompatibile con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, non escludendo la sussistenza di un’alterazione psichica in atto al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compilo di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694; 22 marzo 2007. n. 7065; Cass., Sez. 3 16 gennaio 2007, n. 828).

7. – il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna N.M. A. al pagamento in favore del Sindaco di Legnago e dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.800,00, ivi compresi Euro 1.700.00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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