Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20078 del 30/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20078 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA
sul ricorso 16363-2013 proposto da:
RICCI ALDO, rappresentato e difeso in forza di procura speciale
in calce al ricorso dall’Avvocato Mario Bacci, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Luigi Capuana 207;
– ricorrente contro
ROMA 2000 SRL,

in p@rgonh do

iegoie rappresentante pt cg

tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vito Parenti e
Roberto Carleo, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via Luigi Luciani 1;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2515/2012 della Corte d’appello di Roma,
depositata il 9 maggio 2012;

t

t

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
marzo 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Gianfranco Servello che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA
1. – Cori atto di citazione notificato il 12 giugno 2001, Aldo
Ricci conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Roma
2000 srl affinché, accertato l’espletamento dell’attività
professionale in favore della convenuta, fosse condannata al
pagamento della somma di £ 1.034.952.000, oltre IVA e CPA,
ovvero alla diversa somma di giustizia.
Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la
domanda dell’attore ed eccependo – riguardo alla attività di
consulenza e assistenza professionale per le operazioni di
valutazione e acquisto del pacchetto azionario di maggioranza
della A.S. Roma spa, svoltasi dall’aprile al giugno 1993 – la
prescrizione presuntiva

ex art. 2956 n, 2 c.c., mentre, con

riferimento alla richiesta di pagamento di emolumenti per la
carica di Presidente del collegio sindacale dal 1993 al 2000,
deduceva la rinuncia al diritto al compenso e, comunque, la
prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. con riguardo ai
primi anni di carica (1993, 1994 e 1995), chiedendo, in via
subordinata, la determinazione giudiziale di tale compenso in
misura non superiore ai minimi tariffari.
Il Tribunale di Roma, espletata l’attività istruttoria,
accoglieva parzialmente la domanda, condannando la Roma 2000
srl al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro

udito l’Avvocato Mario Bacci e l’Avvocato Vito Parenti.

4.338,23 oltre oneri di legge e interessi e compensando tra le
parti le spese del giudizio nella misura del 70%.
2. – Avverso tale pronuncia, Aldo Ricci proponeva appello,
chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio la Roma 2000 srl chiedendo il rigetto

Con sentenza depositata il 9 maggio 2012, la Corte d’appello
di Roma ha rigettato l’appello principale e quello incidentale,
ponendo a carico del Ricci i tre quarti delle spese del gravame.’
3. – Per la cassazione della decisione della Corte d’appello
Aldo Ricci ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.
La Roma 2000 srl si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., insufficiente nonché
illogica motivazione del provvedimento impugnato per il capo in
cui stabilisce l’inammissibilità dell’appello proposto. Parte
ricorrente, in particolare, denuncia la superficialità della
valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine
all’inammissibilità del primo dei motivi impugnazione,
evidenziando che la motivazione si limiti a indicare in modo
generico come la difesa avesse riproposto unicamente motivi di
primo grado, senza contrastare punto per punto le motivazioni
del primo giudice. Tale contestazione risulterebbe invece
dall’attività difensiva svolta.
1.2. – Il motivo è inammissibile.
Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un
error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe
direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto
agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla
sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al

dell’impugnazione e la condanna del Ricci ex art. 96 c.p.c.

riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto (Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass., Sez. Un.,
22 maggio 2012, n. 8077).
L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio
di merito, tuttavia, presuppone comunque l’ammissibilità del

di puntualizzare – a pena di inammissibilità – il contenuto della
critica mossa alla sentenza impugnata, indicando i fatti
processuali alla base dèll’errore denunciato, e tale specificazione
deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il
principio di autosufficienza di esso (Cass. 29 settembre 2017, n.
22880).
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di
ammissibilità di un motivo di appello, ha l’onere di menzionare,
nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del
giudice d’appello e non sufficientemente specifico, invece, il
motivo di gravame sottoposto a quel giudice; non può limitarsi a
rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne in ricorso per
cassazione il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne
la pretesa mancanza di specificità.
Nel caso di specie la parte ha omesso di riportare i passaggi
del motivo d’appello che avrebbero dovuto indurre a censurare la
decisione del giudice del gravame.
2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, da un lato, la
“violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c., artt. 2697,
2956, 2957, 2959 e 2960 c.c., in relazione all’art. 360 nr. 3
primo comma. Difetto di motivazione”, dall’altro, “omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 3 primo
comma”.

motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere

Con riferimento alla prescrizione presuntiva, fondata sulla
presunzione di adempimento dell’obbligo e sul riconoscimento
dell’esistenza del credito nella misura richiesta, il ricorrente
sottolinea che sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello
avrebbero dovuto revocare il giuramento decisorio, essendo

sottolinea che si sarebbe dovuta ammettere una formula positiva
(“giuro, giurando affermo”)

senza alcun riferimento

all’affermazione contraria e hegativa (“o nego”), difettando altresì
la formula decisoria ammessa della necessaria chiarezza e
specificità. Il giuramento, inoltre, sarebbe stato reso in maniera
difforme rispetto alla formula prefissata dal giudice, come
riportata nel verbale d’udienza del 14 dicembre 2005. La Corte
d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimità o meno
del giuramento decisorio, senza liquidare le censure in maniera
sbrigativa, affermando che la questione era già stata
ampiamente affrontata dal giudice di prime cure.
Sotto altro profilo si evidenzia che la Corte d’appello avrebbe
trascurato la circostanza che dalla lettura degli atti di causa
emergerebbe una condotta in contrasto con la richiesta di
avvalersi della presunzione presuntiva, avendo la società negato
l’esistenza dell’obbligazione, dichiarando la gratuità della
prestazione del Ricci.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Al di là del richiamo improprio al vizio di cui al n. 3 dell’art.
360, comma 1, c.p.c. in luogo del n. 5 riguardo al vizio di
motivazione, le censure avverso la pronuncia di primo grado non
sone ammissibili se non nella misura in cui esse riverberano
attraverso i motivi d’appello formulati in sede di gravame.
La Corte appello ha dichiarato l’inammissibilità del relativo
motivo di censura, che mirava a contestare il giuramento in

illegittima la formula ammessa dal Tribunale. Al riguardo si

concreto deferito al debitore, sotto i profili della formula
ammessa anche in relazione alla sua chiarezza e specificità, per
cui parte ricorrente – nel riproporre col secondo motivo le
doglianze per le quali è stato dichiarato il difetto di specificità ai
sensi dell’articolo 342 c.p.c. – non ha colto la

ratio della

senza affrontare il merito della questione che qui si intende
riproporre in maniera inammissibile.
2.2. – Riguardo al profilo del – vizio di motivazione, il motivo di
ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come
modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione

temporis,

si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o
decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente,
dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto”
della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto
principale,

ex

art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo,

modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario
(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),
purché controverso e decisivo (Cass. 8 settembre 2016, n.
17761).
Il riferimento – contenuto nell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, applicabile

ratione temporis) –

al “fatto controverso e

decisivo per il giudizio”, inoltre, implicava che la motivazione
della

quaestio facti

fosse affetta non da una mera

contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che
fosse tele da determinare la logica insostenibilità della
motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).
Risultano pertanto inammissibili – sotto il profilo del vizio di
motivazione – le deduzioni relative all’apprezzamento e al

decisione, che si è limitata a dichiarare un vizio processuale

sindacato del giuramento decisorio ammesso in prime cure, non
riguardando le censure proposte un “fatto” controverso o
decisivo.
Difettano invece di specificità le censure riguardanti il
comportamento contraddittorio rispetto all’estinzione

3. – Con il terzo motivo di ricorso si prospetta un “omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.3 primo comma.
Difetto di motivazione. Omessa pronuncia”.

Parte ricorrente

denuncia la motivazione assolutamente lacunosa con riferimento
alla richiesta di pagamento degli emolumenti per la carica di
presidente del collegio sindacale dal 1990 del 1998, non
emergendo dalla motivazione della Corte d’appello alcun
ragionamento attraverso cui validare l’operato del giudice di
prime cure che aveva rigettato la domanda.
3.1. – II motivo è inammissibile.
Al di là dell’erroneo richiamo al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in
luogo del n. 5, le censure proposte non risultano conformi alla
giurisprudenza di legittimità con riferimento al vizio di
motivazione.
Il ricorso per cassazione – per il principio di specificità deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le
ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e,
altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali
ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti
esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al
pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’orere di
indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo
in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i
documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione

dell’obbligazione.

diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso
la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del
documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 27
luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).
Sul punto, parte ricorrente non deduce fatti specifici e

all’apprezzamento compiuto dal giudice del merito sulla base
delle risultanze istruttorie, lì dove la Corte d’appello ha
e‘ìidenziato come il Tribunale ha correttame-nte osservato che
l’attore non ha mai prodotto una parcella e che non ha
quantificato quanto richiesto per la prestazione resa nella relativa
qualità, ancorando il compenso agli accantonamenti disposti in
bilancio per i compensi al collegio sindacale.
4. – Con il quarto motivo di ricorso si prospetta un “omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.3 primo comma.
Omessa pronuncia. Difetto di motivazione”.

Il ricorrente

evidenzia che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare
che agli atti del giudizio di primo grado era stato quantificato il
compenso spettante al professionista, mentre il giudice del
merito si è limitato a liquidare le somme indicate a tale titolo in
bilancio dalla società. In questo modo sarebbero stati disattesi i
parametri di determinazione della tariffa professionale dei
commercialisti e dello statuto della Roma 2000 srl, che riguardo
al compenso in contestazione rinviava a tale tariffa professionale,
mentre è stata respinta la richiesta di ammissione della
consulenza tecnica d’ufficio. Si evidenzia, infine, l’erroneità
dell’affermazione in ordine alla mancata presentazione della
parcella relativa alle spettanze, evidenziando come tale
sollecitazione sarebbe stata invece effettuata, rifiutandone la

decisivi, limitandosi a contrapporre la propria tesi

società il pagamento sul presupposto della gratuità delle
prestazioni professionali ricevute, senza contestarne il contenuto.
4.1. – Il motivo è inammissibile.
La prospettazione del ricorrente non soddisfa i requisiti di
specificità indicati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati

quantificazione del compenso reclamato, né il contenuto dello
statuto, né le relative parcelle o il contenuto della missiva della
società’ del 7 luglio 2000, impedendo a questa Corte di esercitare
il controllo sul fatto decisivo che sarebbe stato omesso.
Improprio è il richiamo all’omessa pronuncia in ordine alla
mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, non
configurando questa il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c., rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la
motivazione dell’eventuale diniego può anche essere
implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio
unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 5
luglio 2007, n. 15219).
5. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

in precedenza, non riportando il ricorso né le modalità di

di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla

di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad
accessori di legge.
Ai seni dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n-. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 29 marzo 2018.
Il Conigliere estensore

Il Presidente

2’494
“o Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

30 LUG. 2018

i

JVce ty< controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA