Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20078 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21634-2018 R.G. proposto da:

F.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

91, presso lo studio dell’avvocato G.B., rappresentata

e difesa da se medesima e dall’avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA PER I

SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO LARGAJOLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO FANTINI, PAOLO

ROSINI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1348/2018 della

CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia, in accoglimento del proposto

regolamento di competenza, dichiarare la competenza della Corte

d’Appello di Firenze, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49

c.p.c., comma 2.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Con sentenza del 12 luglio 2017 il Tribunale di Siena, accogliendo domande proposte da F.M.L. nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., dichiarava la nullità del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 18 febbraio 2009 per violazione dell’art. 644 c.p., e condannava la convenuta a restituire all’attrice la somma di Euro 50.198,56 come indebitamente pagata per interessi usurari e a risarcirle danni nella misura di Euro 30.000, nonchè alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di Euro 30.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il Tribunale aveva tra l’altro rigettato l’eccezione della convenuta di improponibilità delle domande attoree in forza di una clausola compromissoria racchiusa nell’art. 8 del contratto di leasing, che avrebbe riservato le controversie sorte in relazione al contratto a un collegio arbitrale.

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A., proponeva appello, cui controparte nonresisteva. Nell’atto d’appello si denunciava, tra l’altro, l’asserita erroneità della sentenza laddove aveva rigettato l’eccezione attinente all’arbitrato.

Con sentenza del 12 giugno 2018, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul gravame, ha dichiarato la improponibilità delle domande proposte dall’appellata “per l’esistenza della clausola compromissoria ex art. 8 del contratto”, conseguentemente dichiarando pure “la competenza a decidere da parte del Collegio arbitrale”.

F.M.L. ha impugnato tale sentenza con regolamento di competenza, adducendo che l’art. 8 del contratto de quo violerebbe gli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè, pur essendo stato specificamente sottoscritto da lei quale contraente, cumulativamente conteneva sia pattuizioni vessatorie sia pattuizioni non vessatorie, per cui non richiamava sufficientemente l’attenzione della contraente sulla deroga alla competenza del giudice ordinario che avrebbe approvato con la propria sottoscrizione.

Si è difesa Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. La ricorrente ha depositato anche memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento richiesto.

2. La corte territoriale, affrontando la questione, nella sentenza impugnata afferma che, “se è vero che la clausola 8 in cui la clausola compromissoria è contenuta è intitolata sotto la formula generica “clausole varie”, tuttavia ciascuna clausola ha avuto poi una distinta collocazione testuale e in particolare la clausola compromissoria reca una apposita rubrica autonomamente intitolata con la dizione “clausola arbitrale”, riportata in lettere maiuscole, tale da suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato della stessa e tale da escludere una possibile confusione con le altre disposizioni che regolamentavano aspetti diversi del contratto” da ciò deducendo che “la tecnica redazionale e testuale della clausola” non avrebbe assunto “nessuna portata ingannatoria”.

3. L’argomento della corte territoriale è privo di consistenza.

Invero, la fattispecie rientra nel paradigma del contratto di cui è unilateralmente predisposto il regolamento negoziale, nel quale pertanto la parte non predisponente deve essere tutelata non solo, direttamente, nel contenuto delle clausole, ma anche in via indiretta, eppur sempre di tutela della formazione di una consapevole volontà contrattuale – nella modalità della conformazione/esternazione di ogni clausola, così che la volontà della parte non predisponente sia congiunta al più alto livello di specifica cognizione del suo oggetto. Una strutturazione eterogenea, che riversi in un unico articolo del contratto una congerie di pattuizioni di differente natura, alcune di natura vessatoria e altre invece esenti da tale natura, potrebbe comunque indipendentemente dal tasso di probabilità più o meno elevato che ciò si verifichi inibire il raggiungimento di una lucida cognizione da parte di chi non ha predisposto il regolamento contrattuale che pur viene a vincolarlo, in tal modo facendo valere la posizione oggettivamente predominante della parte predisponente al di là dei limiti che per tale posizione il legislatore ha imposto.

Non è dunque conforme alla ratio normativa affastellare in un unico articolo contrattuale una pluralità di clausole eterogenee, introducendole con una rubrica dal contenuto in realtà assente, come “clausole varie”. Che poi, all’interno della clausola, vi siano elementi atti a sottolineare alcuni dei contenuti della clausola stessa – come una ulteriore rubrica specifica – non è sufficiente, appunto, a rispettare la suddetta ratio per quanto sopra osservato in ordine alla permanente possibilità che una siffatta struttura complessiva possa indurre ad una cognizione incompleta in parte qua del regolamento contrattuale della parte non predisponente.

Accogliendo pertanto la prospettazione di F.M.L., deve dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Firenze, ad essa rimettendo gli atti per l’esame del gravame sotto ogni altro profilo, e rimettendo altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’appello di Firenze; spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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