Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20078 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 23/09/2010), n.20078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20111/2008 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PACE, rappresentato

e difeso dall’avvocato D’ELETTO Lucio, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 83980/07 del GIUDICE DI PACE di MILANO del

16.5.08, depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 12 luglio 2008, C.C. ha impugnato davanti a questa Corte il provvedimento con il quale, all’udienza del 16 maggio 2008 il giudice di pace di Milano ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta per l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) del 15 ottobre 2007. Il comune di Milano non ha svolto attività difensiva.

La relazione ha rilevato che l’odierno ricorso per cassazione è inammissibile per triplice ordine di motivi.

A) non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica inoltrata a mezzo posta al comune di Milano, che è rimasto intimato (cfr. Cass. SU 627/08).

B) La decisione non è soggetta a immediato ricorso per cassazione, ma ad appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace (Cass. 28147/08). E’ pur vero che la novella non ha modificato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che prevede l’immediato ricorso per cassazione, ma detta norma si riferisce all’impugnazione delle ordinanze rese dal giudice di pace fuori udienza e inaudita altera parte, senza prima aver eccitato il contraddittorio. Nel caso di specie trattasi invece di provvedimento reso in udienza, nel contraddittorio tra le parti, formato L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 2 e quindi di atto avente valore di sentenza, come tale appellabile. Rileva a tal fine la lettura combinata dei primi due comma dell’art. 23. Da essi si evince che il giudice non appena pervenutogli il ricorso, se ne individua la tardività, può emettere immediato provvedimento di inammissibilità. Se invece tale esame è superato, dispone la comparizione delle parti e celebra la prima udienza. Questo appare il senso della previsione testuale “Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto”, che delinea uno scrutinio preliminare, una fase iniziale, fuori dal contraddittorio delle parti, che può condurre alla ordinanza di inammissibilità ante portas (Cass 3137/92). Schiusosi invece l’accesso al giudizio di opposizione, è ben possibile che sussistendo la tardività, l’inammissibilità venga pronunciata con il provvedimento che definisce il giudizio (Cass. 18179/06), atteso che il controllo sulla tempestività1 dell’opposizione rientra tra i compiti officiosi del giudice adito (Cass. 7365/00), ma in tal caso la decisione deve necessariamente assumere la forma di sentenza (Cass. 26150/06; 26334/06). Valore di sentenza ha il provvedimento, comunque denominato, con il quale venga dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Avverso esso è dunque da esperire, dopo il 2 marzo 2006, il rimedio dell’appello. Segue, nel caso in esame l’inammissibilità del ricorso immediato per cassazione proposto avverso la decisione del giudice di pace sull’opposizione a sanzione amministrativa.

C) il motivo di ricorso non si conclude con il quesito di diritto previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c..

Il Collegio concorda con la relazione circa la sussistenza di plurime ragioni di inammissibilità del ricorso.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;senza la pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’ente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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