Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20078 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 23/03/2017, dep.11/08/2017),  n. 20078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1678-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) A R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ACCORDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su quattro motivi, nei confronti della contribuente (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia, rigettandone l’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento portante Irpeg ed Ilor per l’anno 1996.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – rubricato: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è fondato, con assorbimento dei restanti.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando nè le ragioni nè l’iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.

2. Nel caso in esame, il Giudice di appello si è limitato ad ripetere massime giurisprudenziali ed a usare argomentazioni generiche, idonee a sorreggere qualsiasi motivazione, rimanendo oscuro l’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame, fornendo congrua motivazione, e regoli le spese processuali.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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