Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20077 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via L.

Magrini n. 10, presso l’avv. GIANNACCARI Alfredo, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 133/06,

pubblicata il 2 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Giannaccari per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 2 marzo 2006, che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 18 giugno 2003, con cui il Tribunale di Roma, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili de matrimonio contratto dal ricorrente con L.M., aveva posto a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 310,00 a favore della seconda, e di Euro 570,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia C.;

che a fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto: a) la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 giugno 1987, n. 74, nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2698 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, ha l’alto riferimento alle risultanze delle indagini di Polizia Tributaria, omettendo di compiere qualsiasi approfondimento in ordine al tenore di vita della L.M., e dichiarando inammissibili le istanze istruttorie da lui specificamente formulate in primo grado ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ.; b) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha, tenuto conto del solo aspetto assistenziale dell’assegno divorzi le, omettendo di fare riferimento agli altri criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e definendo provocatoria l’offerta di un posto di lavoro da lui fatta alla L.M. e dalla stessa non accettata, senza considerare che la donna era in grado di provvedere, almeno in parte, alle proprie esigenze;

che il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

Considerato che il primo motivo è inammissibile, essendo la sua illustrazione seguita dalla formulazione di un quesito di diritto assolutamente generico, in quanto incentrato sull’astratto richiamo dei criteri di legge in tema di attribuzione e determinazione dell’assegno divorale e dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove, e sprovvisto di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta esaminata nella sentenza impugnata;

che il quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve invece consistere in una sintesi originale ed autosufficiente della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta (negativa od affermativa) che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 26 marzo 2007. n. 7258), e postula pertanto l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769);

che parimenti inammissibile è il secondo motivo, in quanto, pur avendo ad oggetto la denuncia di un vizio di motivazione, non è accompagnato dalla chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omnessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza la rende inidonea a giustificare la decisione;

che tale indicazione, prescritta anch’essa dall’art. 366-bis cit., pur non dovendo rispondere a rigidi canoni formali, postula infatti che le censure sollevate con il ricorso siano precedute o seguite da un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, idoneo a circoscrivere l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, e non può quindi essere desunta dalle argomentazioni svolte dal ricorrente, dovendo essere formulata in modo tale da consentire al Giudice di legittimità l’immediata percezione dei termini della questione sottoposta al suo esame, evitando incertezze nella valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556;

Cass., Sez. 3^, 4 febbraio 2008, n. 2652; 7 aprile 2008, n. 8897);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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