Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20077 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20077 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: CORTESI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24246/2014 R.G. proposto da
CAVALLI LAURA, CAVALLI RAFFAELLA e SCAPPA ANGELA, nella loro
qualità di eredi di Cavalli Enrico, rappresentate e difese dall’Avv.
Emilio BAFILE ed elettivamente domiciliate in Roma, via della
Giuliana n. 82, presso lo studio dell’avv. Leonida Carnevale
– ricorrenti contro
CAVALLI DOMENICO e CAVALLI FRANCA, rappresentati e difesi
dall’avv. Anna Maria BARBANTE ed elettivamente domiciliati presso
la medesima all’indirizzo di posta elettronica certificata
a.barbante@studiolegalebarbantecicchetti.it
– controricorrentiCIOLLI LORETA
– intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1993/2014,
pubblicata in data 25.3.2014, non notificata.

Data pubblicazione: 30/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2018 dal
Consigliere relatore dott. Francesco CORTESI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
– Enrico Cavalli convenne innanzi al Tribunale di Rieti il fratello

un fabbricato e due terreni in comproprietà e l’assegnazione di
alcuni di essi, ovvero dell’intero compendio in caso di ritenuta
indivisibilità;
– costituitosi Domenico Cavalli con adesione alla domanda di
scioglimento e contrapposta richiesta di assegnazione del
compendio per intero, il tribunale dispose l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Franca Cavalli, coniuge del
convenuto in regime di comunione dei beni, e di Loreta Ciolli,
titolare del diritto di abitazione su un fabbricato di proprietà
comune; quindi dichiarò lo scioglimento della comunione e, ritenuta
la non comoda divisibilità del compendio, assegnò i beni a
Domenico e Franca Cavalli, previo pagamento di conguaglio
all’attore;
– la sentenza fu appellata da Enrico Cavalli; si costituirono
Domenico Cavalli, Franca Cavalli e Loreta Ciolli chiedendo il rigetto
del gravame; dopo il decesso dell’appellante il giudizio fu
proseguito dai suoi eredi Laura Cavalli, Raffaella Cavalli ed Angela
Scappa ed infine definito dalla Corte d’Appello di Roma con
sentenza n. 1993/2014 che respinse l’impugnazione;
– a sostegno della decisione i giudici d’appello rilevarono che il
compendio non era comodamente divisibile in ragione delle spese
occorrenti per il frazionamento, sproporzionate rispetto all’utilità
conseguibile, e che l’assegnazione dello stesso a Domenico e
Franca Cavalli era giustificata dal fatto che essi ne avevano
dimostrato un uso più intenso e proficuo, nonché dal gradimento
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Domenico Cavalli domandando lo scioglimento della comunione di

espresso al riguardo dalla Cioli in quanto titolare di diritto reale su
una porzione rilevante del compendio;
– avverso tale decisione Laura Cavalli, Raffaella Cavalli ed
Angela Scappa hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi, illustrato da successiva memoria; Domenico Cavalli e
Franca Cavalli hanno depositato controricorso e memoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
– con i due motivi di ricorso, che possono essere scrutinati
congiuntamente in quanto attengono alle medesime questioni, i
ricorrenti denunziano violazione degli artt. 718 e 720 cod. civ.
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo del giudizio, in relazione alla ritenuta indivisibilità
dei beni da parte della corte d’appello;
– i ricorrenti riconducono tale statuizione ad una “supina ed
immotivata conferma della decisione del tribunale” ed affermano
che la conseguente scelta di assegnare i beni ai condividenti
sarebbe supportata da un ragionamento illogico e contraddittorio;
– i motivi sono entrambi inammissibili;
– è noto, infatti, che nell’accertamento del requisito della non
comoda divisibilità di un bene e nel successivo esercizio del potere
di attribuzione dello stesso, il giudice esercita un potere
prettamente discrezionale, risolvendosi la relativa decisione in un
tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di
legittimità a condizione che sia adeguatamente e logicamente
motivato (cfr.

ex multis

Cass. 17.7.2014, n. 16376; Cass.

13.5.2010, n. 11641; Cass. 21.5.2003, n. 7961);
– peraltro, in relazione a tale ultima forma di sindacato, la
nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile al
presente giudizio, impone l’indicazione del fatto controverso in
3

illustrativa, mentre Loreta Ciolli non ha svolto attività difensive.

relazione al quale si assume che la motivazione sia omessa od
insufficiente;
– i ricorrenti, tuttavia, non forniscono affatto tale indicazionené in ordine a fatti dei quali la corte d’appello non avrebbe tenuto
conto, né in ordine ad emergenze probatorie non valorizzatelimitandosi a dissentire dalle ragioni addotte a sostegno delle scelte
operate in sentenza;

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dagli
intimati che hanno svolto difese; sussistono inoltre i presupposti di
cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese sostenute dai controricorrenti, che liquida in C 5.200,00
per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese
generali in misura del

1 5 % sul compenso; ai sensi dell’art. 13

comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
Civile della Corte di Cassazione il 28.3.2018.
Il Presidente

F

i •e•o Giudiziario
NERI

‘VO51.

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Roma, 30 LUG. 2018

– il ricorso è pertanto inammissibile ed a tanto deve conseguire la

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