Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20077 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18761/2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Macerata, via

Morbiducci n. 21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 01/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con Decreto del 1.5.2018, ha respinto il ricorso proposto da O.A., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva a sua volta rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale: ha ritenuto inattendibile il racconto di O., che aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè minacciato di morte dai membri della setta degli (OMISSIS), che volevano farlo subentrare nel ruolo ricoperto dal padre defunto; ha accertato, sulla scorta di fonti internazionali, che l’Edo State non versa in una situazione di violenza armata indiscriminata; ha escluso che ricorressero condizioni individuali di elevata vulnerabilità del richiedente asilo.

Contro il decreto O.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lamentando che il tribunale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non gli abbia chiesto chiarimenti, non abbia approfondito le dichiarazioni da lui rese in sede amministrativa ed abbia omesso di verificare la veridicità dei fatti da lui narrati; (ii) sotto un secondo profilo, per illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando l’assunto del giudice del merito secondo cui i fatti che lo avevano indotto ad espatriare erano riconducibili ad una vicenda di natura privata, che avrebbe potuto risolversi chiedendo protezione alle autorità locali, al cui interno la setta degli (OMISSIS) ha ramificazioni e poteri di controllo.

Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto assoluto del requisito di specificità del ricorso, richiesto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Il primo, che censura un insussistente passaggio motivazionale del decreto – nel quale il giudice avrebbe affermato di essere esentato da ogni attività istruttoria – e che sembra ignorare che il ricorrente è stato sentito dal presidente del collegio, al quale si è limitato a confermare le dichiarazioni già rese alla C.T., senza nulla aggiungere, non indica in quale direzione avrebbe dovuto esercitarsi il dovere di cooperazione istruttoria del tribunale e non precisa quali chiarimenti, in tesi non richiesti, avrebbero potuto condurre all’accertamento della credibilità della vicenda narrata, che, peraltro, è stata ritenuta inattendibile sulla scorta di dati oggettivi, neppure contestati, concernenti la setta degli (OMISSIS), tratti da fonti di informazione internazionale.

Il secondo, oltre a non investire la principale ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sulla sostanziale inattendibilità del racconto del ricorrente, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del contenuto delle fonti consultate dal tribunale.

La mancata predisposizione di difese da parte del Ministero dell’Interno esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA