Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20077 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. un., 23/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorso 26713/2009 proposto da:

G.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato MOLLICA CORRADO

EDOARDO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 590/2009 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.O.).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza del 26 gennaio 2007 rigettava l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate contro il decreto 19 gennaio 2005 del Presidente dei Tribunale che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 763,33 a titolo di rimborso di canone radiotelevisivo indebitamente pagato, oltre accessori.

In accoglimento dell’impugnazione della Agenzia delle Entrate,il Tribunale di Reggio Caloria, con sentenza del 29 giugno 2009 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario, nonchè la nullità del decreto ingiuntivo osservando: a) che la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, al giudice tributario; b) che la sola eccezione a tale regola ricorre nell’ipotesi in cui l’ente impositore abbia riconosciuto la non debenza del tributo: nel caso concreto non configurabile perchè l’Agenzia si era limitata a richiedere l’inoltro di una formale istanza di rimborso con i documenti giustificativi onde valutarne la fondatezza.

Per la cassazione della sentenza il G. ha proposto ricorso per 3 motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il G., deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore delle Commissioni tributarie senza considerare che nel caso la stessa Agenzia aveva riconosciuto l’intero debito e chiesto l’invio della documentazione necessaria per ottenere il rimborso; sicchè ricorreva proprio l’ipotesi in cui secondo la giurisprudenza di legittimità la causa perdeva la natura tributaria per rientrare nella categoria degli indebiti oggettivi di diritto comune appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

Con il terzo motivo,deducendo vizi di motivazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’Agenzia non avesse onerato alcun riconoscimento del rimborso, senza considerare che con la lettera del 18 maggio 2002 aveva comunicato.

L’avvenuto annullamento dell’abbonamento ed indicato la procedura per conseguire il rimborso della somma richiestà;dunque ampiamente riconosciuta.

I motivi sono fondati.

La sentenza impugnata ed il ricorrente hanno ricordato i principi del rutto pacifici nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui: a) le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi compresi tra quelli elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 033 c.c. (Cass. sez. un. 7388/2007; 16776/2005; 12352/2004); b) siffatta regola conosce dunque una deroga nella sola fattispecie in cui l’Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, con conseguente devoluzione della controversia in quest’ultima ipotesi alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 21823/2009; 19505/2008; 18120/2005).

Nel caso la decisione impugnata ed il G. hanno riferito che quest’ultimo aveva ricevuto in data 18 maggio 2002 lettera dall’Agenzia dell’Entrate, che in accoglimento della sua domanda aveva annullalo il secondo abbonamento TV n. (OMISSIS) relativo all’abitazione secondaria e preannunciato di voler provvedere alla restituzione dei canoni indebitamenti corrisposti,previa esibizione delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento.

Pertanto a seguito del riconoscimento era venuta meno ogni questione sulla debenza del tributo esclusa dalla stessa amministrazione finanziaria; e non residuava neppure alcuna contestazione sul diritto del G. al rimborso nonchè al quantum dello stesso posto che l’Agenzia delle entrate con la menzionata lettera glielo aveva attribuito in misura corrispondente ai canoni effettivamente pagati ed attestati calla ricevuta di versamento. E doveva compiersi soltanto una mera operazione aritmetica consistente nella sommatoria degli importi risultanti dalle relative bollette : successivamente eseguita dall’amministrazione che con lettera del 16 febbraio 2005 gli ha inviato la somma di Euro 811 comprensiva degli interessi legali calcolati dai singoli versamenti non dovuti. La controversia dopo la menzionata lettera del 18 maggio 2002 più non riguardava allora l’obbligazione tributaria esclusa dalla stessa Agenzia, ma la ripetizione delle somme che quest’ultima aveva riconosciuto di dover restituire ed è perciò devoluta ai sensi dell’art. 2033 c.c., al giudice ordinario: a nulla rilevando ai fini del riparto della giurisdizione che permane contrasto tra le parti (non sulla debenza dell’imposta e sul suo importo,ma) sulla spettanza al G. di un accessorio del credito quale la svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, richiesta dal ricorrente e non riconosciuta dalla controparte.

Assorbito, pertanto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di pace di Reggio Calabria che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di pace di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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