Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20076 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Gonfalonieri n. 5, presso l’avv. LUIGI MANZI, dal quale, unitamente

all’avv. GIANCARLO RIZZIERI del foro di Rovigo è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

ZanardeLli n. 20 presso l’avv. LAIS FABIO, dal quale, unitamente

all’avv. ANTONIO LOVISETTO del foro di Padova, è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 85/07,

pubblicata il 1 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Padova, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del 17 gennaio 2001 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da D.G. con T.L., affidando a quest’ultima i due figli nati dall’unione ed assegnandole l’uso della casa familiare, con sentenza definitiva del 3 novembre 2005 pose a carico del D. l’obbligo di corrispondere l’importo mensile di Euro 5.000,00, ivi compresi Euro 1.000,00 a titolo di assegno divorzile ed Euro 4.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dichiarando invece inammissibile la domanda di attribuzione della casa familiare in proprietà esclusiva proposta dalla T..

2. — La sentenza, impugnata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, che con sentenza del 1 febbraio 2007 ha rideterminato in Euro 2.000,00 l’assegno divorzile ed in Euro 3.000.00 l’assegno di mantenimento.

Premesso che la domanda di attribuzione della casa in proprietà esclusiva non era proponibile nella speciale sede divorzile, e confermato che la T. aveva diritto all’assegno, in quanto, pur essendo in possesso del titolo di avvocato, non sarebbe stata in grado di trovare un impiego o d’intraprendere l’esercizio della professione, avendo ormai cinquantanni ed essendosi dedicata esclusivamente alla famiglia, la Corte, tenuto conto della capacità reddituale e del patrimonio del D., ha ritenuto congruo l’importo dell’assegno posto a carico di quest’ultimo in sede di separazione, essendo la T. titolare di un ampio patrimonio mobiliare ed assegnatami dell’uso della casa familiare. Ha invece ridotto il contributo dovuto per il mantenimento dei figli, ritenendo che l’importo di Euro 1.500,00 ciascuno, corrispondente ad uno stipendio medio-alto, fosse sufficiente a garantire agli stessi la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto.

3. Avverso la predetta sentenza la T. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il D. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato a dichiarazione d’inammissibilità della domanda di attribuzione in proprietà della casa coniugale, senza spiegare le ragioni per cui la stessa, proposta a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del D., non poteva ritenersi connessa a quella di divorzio.

1.1. – La censura è inammissibile.

Indipendentemente dalla considerazione che con la stessa si fa valere un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’applicazione di norme processuali, la cui violazione, configurandosi come errar in procedendo, è riscontrabile dai Giudice di legittimità attraverso l’esame diretto degli atti di causa, non mediato dalla motivazione addotta dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1. 8 marzo 2007. n. 5351), si osserva che l’illustrazione del motivo non è accompagnata dalla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione adottata. Tale indicazione, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366-his cod. proc. civ. pur non dovendo rispondere a rigidi canoni formali, postula infatti che le censure sollevate con il ricorso siano precedute o seguite da un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto richiesto dalla medesima disposizione nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, idoneo a circoscrivere l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, e non può quindi essere desunta dalle argomentazioni svolte da ricorrente, dovendo essere formulata in modo tale da consentire al Giudice di legittimità l’immediata percezione dei termini della questione sottoposta al suo esame, evitando incertezze nella vai illazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. 3, 4 febbraio 2008. n. 2652; 7 aprile 2008, n. 8897).

2. – E’ parimenti inammissibile, per inadeguatezza del quesito di diritto, il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare fa censura da essa sollevata, secondo cui il difetto di connessione tra la domanda di divorzio e quella di attribuzione in proprietà della casa coniugale non avrebbe potuto essere rilevato d’ufficio dal Tribunale dopo la prima udienza.

2.1. – Com’è noto, infatti, il quesito deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta (negativa od affermativa) che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass. Sez. Un. 28 settembre 2007, n. 20360; 26 marzo 2007. n. 7258); esso, postillando l’individuazione, ad opera del ricorrente, di un princìpio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, e tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a qua (cfr. Cass., Sez. 1. 22 giugno 2007, n. 14682), non può risolversi in un’enunciazione assolutamente generica o svincolata dalla fattispecie, o comunque non corrispondente al contenuto del motivo di ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; 12 marzo 2008, n. 6530; 5 gennaio 2007, n. 36; Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280), ma deve comprendere l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. 3, 30 settembre 2008. n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769).

Tali elementi non si riscontrano nel quesito proposto dal ricorrente, la cui formulazione, oltre a risultare priva di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale ed al principio applicato dal Giudice di merito, non trova riscontro nel contenuto della censura sollevata, sottoponendo a questa Corte non già la questione relativa alla conformità o meno all’art. 112 cod. proc. civ. dell’omesso esame del motivo d’appello, ma quella, costituente oggetto del predetto motivo e riguardante quindi la sentenza di primo grado, relativa alla nullità o meno, ai sensi della medesima disposizione, della sentenza che abbia rilevato d’ufficio, dopo la prima udienza, l’inammissibilità della domanda per mancanza di connessione ex art. 40 cod. proc. civ..

3. – Per analoghe ragioni, risultano inammissibili il terzo ed il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 40 c.p.c., comma 3, e art. 31 cod. proc. civ., ribadendo che la domanda di assegnazione in proprietà della casa coniugale doveva considerarsi connessa a quella di divorzio, non essendo stata proposta a titolo di divisione, ma al fine di assicurare ai figli un minimo di sicurezza e tranquillità economica per il futuro, nonchè a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del D., il quale si era sempre sottratto all’adempimento dei propri doveri di coniuge e di padre.

3.1. – I quesiti formulati a corredo delle predette censure, in quanto incentrati esclusivamente sull’astratta configurabilità della connessione tra la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili de matrimonio e quella di assegnazione in proprietà della casa coniugale, e privi di qualsiasi precisazione in ordine alle concrete modalità di svolgimento della vicenda processuale ed ai principi di diritto applicali dal Giudice di merito, non appaiono infatti rispondenti alle finalità perseguite dal requisito di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. non consentendo a questa Corte, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, di fornire soluzione alle questioni prospettate dal ricorrente mediante l’enunciazione di una regula juris che risulti allo stesso tempo pertinente alla fattispecie e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori (cfr. Cass., Sez. lav., 25 marzo 2009. n. 7197;

Cass., Sez. 3, 9 maggio 2008, n. 11535).

4. – E’ infine inammissibile, in quanto non accompagnato dalla sintesi prescritta dall’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la prospettazione di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla riduzione dell’assegno di mantenimento, sostenendo che nella determinazione dello stesso la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare riferimento non già all’importo di uno stipendio medio-alto, ma al reddito dell’obbligato, al fine di assicurare ai figli il godimento di un tenore di vita adeguato a quello elevatissimo del padre.

5. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna T. L. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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