Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20076 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14560/2018 proposto da:
N.F., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via G.
Matteotti n. 146, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che lo
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
N.F., cittadino (OMISSIS), ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Decreto 27 marzo 2018 del Tribunale di Ancona, che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la procura rilasciata dal ricorrente al difensore, redatta su foglio separato congiunto al ricorso e riferita genericamente “al procedimento in ogni sua fase e grado, compreso l’eventuale appello e opposizione”, è priva della data del suo conferimento e della relativa certificazione, richiesti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, al fine della verifica della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. nn. 2342/020, 1043/020, 2138/020).
La mancata predisposizione di difese da parte del Ministero dell’Interno esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020