Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20076 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 13/03/2017, dep.11/08/2017),  n. 20076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24265/2014 proposto da:

EUTELIA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO che lo rappresenta e difende unitamente

e disgiuntamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI;

– ricorrente –

contro

I.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ARAZZO, depositato il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 9 settembre 2014 il Tribunale di Arezzo, pronunciandosi sull’opposizione proposta L. Fall., ex art. 98, da I.L. avverso il decreto del giudice delegato all’amministrazione straordinaria di Eutelia S.p.a., ammetteva allo stato passivo, in riforma di suddetto provvedimento, i crediti dell’opponente derivanti da risarcimento del danno per licenziamento invalido, indennità sostitutiva L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 3 e trattamento di fine rapporto.

Statuiva il Tribunale che, avendo il giudice del lavoro accertato in data 2 marzo 2010, con sentenza passata in giudicato, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la I. ed Eutelia s.p.a. e la nullità del licenziamento intimato alla stessa, su tali questioni era precluso qualsiasi ulteriore sindacato. La resistente Eutelia s.p.a. svolgeva solo contestazioni in punto di mancata prova del “giudicato esterno”, non adducendo di avere effettivamente proposto impugnazione contro la pronuncia del giudice del lavoro, per cui l’accertamento da essa compiuto doveva ritenersi inoppugnabile.

Propongono ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, i commissari straordinari di Eutelia S.p.a., affidandosi a 3 motivi.

Non svolge attività difensiva l’intimata.

1) Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., nonchè della L. Fall., art. 99: affinchè il giudicato esterno possa far stato in un altro processo, la giurisprudenza di legittimità richiede a chi eccepisce la sua formazione il rispetto di precisi oneri formali, e segnatamente la produzione della sentenza passata in giudicato completa di motivazione e accompagnata dall’attestato di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c.. Nel caso di specie risulta che la sentenza del giudice del lavoro sia stata prodotta solo in copia, priva del certificato di passaggio in giudicato: trattasi di onere cui l’istante avrebbe dovuto adempiere già nel ricorso in opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, essendole preclusa la possibilità di introdurre successivamente nuovi mezzi prova. Di conseguenza, la decisione impugnata ha erroneamente invocato la pronuncia del giudice del lavoro come fonte vincolante;

2) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2094 c.c.: dall’errata statuizione in merito all’inoppugnabilità dell’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, deriva l’erroneità della pronuncia impugnata rispetto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’odierna ricorrente e I.L., i cui presupposti non sono sta ti affatto valutati dal Tribunale;

3) violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2112 c.c.: presupposta erroneamente l’inoppugnabilità di quanto statuito dal giudice del lavoro, il Tribunale di Arezzo ha omesso anche di pronunciarsi in ordine all’eccezione di insussistenza della cessione dell’azienda Grapes Network Service s.r.l., di cui la I. faceva parte, all’odierna ricorrente Eutelia s.p.a..

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’esistenza del giudicato esterno vertente sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’odierna ricorrente Eutelia s.p.a. e la resistente I.L. è stato oggetto di accertamento documentale da parte del giudice di merito, ed è supportato, come risulta dalla pronuncia impugnata, dalla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza prodotta dalla cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c.: essendo tale accertamento immune da vizi giuridici, non risulta censurabile in sede di legittimità. Ne deriva l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

La memoria depositata, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi. Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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