Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20075 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa

Pepoli 4, presso lo studio dell’avv.to Alessandro Coluzzi,

rappresentato e difeso dall’avv.ta VARLIERO Lucia, giusta procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1105/08 della Corte di appello di Bologna,

Sezione Prima Civile, emessa il 20 giugno 2008, depositata il 4

luglio 2008, R.G. n. 195/08;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 luglio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udita l’avv.ta Lucia Varliero per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini nel giudizio di separazione promosso nei suoi confronti da M.L..

Lamenta il B. l’affidamento in via esclusiva dei figli alla M. e chiede che la sentenza della corte bolognese sia cassata al fine di disporre l’affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la casa paterna e la conseguente riduzione del contributo di mantenimento per i minori.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“vero che, ai sensi dell’art. 155 c.c., il giudice è tenuto a disporre l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo che sussistano specifiche e comprovate situazioni di inidoneità genitoriale, nel senso che la convivenza del minore con uno dei genitori possa risultare pregiudizievole per il primo al punto di determinare nel giudicante il convincimento che l’affidamento esclusivo costituisca in tali casi l’unica soluzione idonea a salvaguardare l’interesse del minore?” 4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che l’accertata circostanza della capacità del B. di garantire ai figli, qualora andassero a convivere con il medesimo, un’esistenza agiata, costituisce senza dubbio un importante elemento in favore del giudizio di idoneità del ricorrente quale genitore coaffidatario, presso la cui abitazione collocare preferibilmente i figli, rendendo ingiustificata la decisione della Corte di appello di affidare i minori esclusivamente alla madre (anche) a causa della indigenza economica del padre.

5. Non svolge difese l’intimata.

6. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La riforma dell’art. 155 cod. civ., segna sicuramente l’affermazione di una preferenza per l’affido condiviso dei minori senza però escludere la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi avuto riguardo all’interesse preminente dei minori.

2. Il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo una sua contraddittorietà che appare smentita dalla lettura della motivazione stessa. In particolare la Corte bolognese ha messo in rilievo la contraddittorietà delle affermazioni del B. che, da una parte, ha ritenuto l’assegno di mantenimento disposto in primo grado dal Tribunale di Rimini eccessivo rispetto alle sue capacità economiche non beneficiarie di un lavoro stabile nè di una occupazione e, d’altro lato, ha insistito per ottenere l’affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sè adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie.

Tuttavia la decisione della Corte di appello di non accogliere allo stato la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli non è stata affatto giustificata da valutazioni di ordine economico ma di carattere personale e in particolare sulla base del comportamento del B. che la Corte ha considerato poco in sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la M., mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento);

3. pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato e il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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