Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20075 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3848-2018 proposto da:

RESET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

BAGALA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2614/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25 febbraio 2016, rigettava domanda, proposta da Ergo S.r.l. in liquidazione nei confronti di C.D., di condanna al pagamento di Euro 6094,91, condannando l’attrice anche alla rifusione delle spese di lite. La soccombente proponeva appello, cui resisteva il C., e che la Corte d’appello di Milano respingeva – condannando l’appellante anche alla rifusione delle spese di lite – con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 13 giugno 2017.

La soccombente, ora Reset s.r.l., ha proposto ricorso; si è difeso con controricorso il C..

Diritto

RITENUTO

che:

Premesso che la ricorrente ha depositato memoria tardiva in relazione al termine di legge, e quindi non considerabile – anche a prescindere dalla inammissibilità che patisce essendo stata inviata per posta -, deve rilevarsi che il ricorso propone un unico motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea applicazione del principio di soccombenza in entrambi i gradi di merito, erronea modalità di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio per quesito non coincidente con le istanze istruttorie attoree, erronea liquidazione delle spese di lite, reiterazione in appello dello stesso errore sulle spese, sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che sarebbero inevitabilmente per propendere alla compensazione in ambo i gradi per giusti motivi (artt. 91 e 92 c.p.c.).

Si tratta, a prescindere da ogni altro rilievo, di un motivo ictu oculi assolutamente eterogeneo e affastellato, ovvero inammissibilmente confuso e generico comunque nel suo contenuto (manca persino una effettiva censura alla liquidazione delle spese processuali).

Il ricorso incorre pertanto in una evidente inammissibilità, alla cui dichiarazione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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