Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20075 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 15/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10377/2016 proposto da:

AGRICOLA VALDIANO S.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ALLIEGRO;

– ricorrente –

contro

SUINICOLA RENDESE UNIPERSONALE SRL, in persona dell’Amministratore

Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 105,

presso lo studio dell’avvocato RENATO MELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO VETERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 22/2/2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Suinicola Rendese Unipersonale s.r.l., ha condannato la Agricola Valdiano s.s. al pagamento, in favore dell’attrice, delle somme a quest’ultima dovute a titolo di utili maturati in relazione al contratto di soccida intercorso tra le parti;

che, avverso la sentenza d’appello, la Agricola Valdiano s.s. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che la Suinicola Rendese Unipersonale s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2171,2178,2181,1223,1226 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale determinato gli importi riconosciuti in favore della società avversaria sulla base di un’errata lettura e interpretazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, nonchè del contenuto degli accordi originariamente intercorsi tra le parti;

che la censura è inammissibile;

che, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la Agricola Valdiano nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che tale impostazione prefigura, come appare manifesto, un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, peraltro, la censura in esame deve ritenersi inammissibile anche sotto il profilo della prospettata violazione dell’art. 116 c.p.c.;

che, al riguardo, osserva il collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime), (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193-01);

che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitata a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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