Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20074 del 06/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6792-2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY

5, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TORRE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO VENERI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro – tempore elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FULVIA SQUADRONI e GIOVANNI

ROBERTO CAINERI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 28/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI Elisa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 marzo 2016, la seguente relazione ex art. 380 – bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 8 febbraio 2013 il Giudice di pace di Verona respingeva l’opposizione proposta da V.M. avverso la cartella di pagamento esattoriale n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 132,54, e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., con la chiamata in causa del Comune di Verona.

Il Tribunale dì Verona, con sentenza del 25 gennaio 2015, ha rigettato l’appello principale, proposto dal V.M., ritenendo: a) che l’erronea indicazione di dati nella cartella esattoriale non aveva determinato l’assoluta impossibilità di individuare il titolo azionato; b) che era corretta l’applicazione della maggiorazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 27; c) che non erano offensive le frasi contenute nella comparsa del Comune di Verona, riguardo alla frequente proposizione di opposizioni da parte di V.M., anche a nome dei suoi familiari. Il Tribunale ha rigettato anche l’appello incidentale proposto dal Comune, e ha condannato V.M. al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza del Tribunale V.M. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. Il Comune di Verona resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente in fondato.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345, 359 e 189 c.p.c., censurando la mancata ammissione di documenti, sul rilievo che la relativa produzione sarebbe avvenuta con il foglio di conclusioni depositato in via telematica, in data 26-27 agosto 2014, e non dopo la precisazione delle conclusioni, come affermato dal Tribunale in sentenza. E’ palese l’irrilevanza della questione, e il conseguente difetto di interesse, atteso che la produzione documentale all’udienza di precisazione delle conclusioni era comunque preclusa, a cui si può aggiungere la non decisività dei documenti stessi (giudicato inter alios, parere dell’Avvocatura dello Stato, decisione della Prefettura di Novara). Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., la L. n. 689 del 1981, art. 27 e il D.P.R. n. 607, del 1973, art. 25, comma 2, nonchè vizio di motivazione, riproponendo la questione della invalidità della cartella esattoriale per erroneità dei dati riportati. Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale, gli errori rilevati (indicazione di ordinanza in luogo di sentenza, e numero di ruolo del giudizio in luogo del numero della sentenza) non rendevano assolutamente incerta l’individuazione del titolo, tenuto conto che l’avv. V. si era costituito in proprio nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione, concluso con la sentenza che, appunto, costituisce il titolo. Nè conduce a diverse conclusioni la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass., sez. 5^, sentenza n. 11227 del 2002), che afferma la nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione degli elementi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sulla riscossione delle imposte sul reddito, in quanto tale mancanza renda impossibile il controllo sulla correttezza della imposizione. Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, artt. 203 e 206 C.d.S., nonchè vizio dì motivazione, e si contesta l’applicazione della maggiorazione vertendosi in materia di violazione del codice della strada. La decisione del Tribunale risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 636 del 2008, che ha richiamato Corte cost., sentenza n. 308 del 1999), secondo cui la maggiorazionc ha natura sanzionatoria, presuppone quindi il ritardo nel pagamento imputabile al debitore, ed in quanto richiamata dall’art. 206 C.d.S., trova applicazione anche in materia di violazioni del codice della strada (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 7811 del 2013; sez. 6-2, sentenza n. 1884 del 2016). Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, nonchè vizio di motivazione e si contesta la statuizione sulle spese processuali per violazione dei limiti tariffari. La doglianza si rivela infondata, poichè non tiene conto dell’aumento applicabile, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, fino all’80%. E’ priva di fondamento anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dal controricorrente Comune di Verona, per carenza dell’elemento soggettivo”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Consideralo che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380 – bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente non modificano le conclusioni sopra esposte;

che, pertanto il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Verona, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA