Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20073 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.R., elettivamente domiciliato in Roma Via dei Condotti
9, presso lo studio dell’avv.to Giuseppina Schettino, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANNETTA Antonio, giusta procura a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
T.M.F., domiciliata in Roma presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
TEDESCHI Luigi, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2606/06 della Corte di appello di Napoli,
emessa il 7 luglio 2006, depositata il 4 agosto 2006, R.G. n.
1762/06;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 luglio 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. L.R. proponeva appello contro la sentenza del 27 dicembre 2005 del Tribunale di Ariano Irpino che aveva dichiarato la sua separazione personale da T.M.F. addebitandogli la responsabilità della separazione, assegnando la casa coniugale alla T. e fissando, in suo favore, un assegno mensile di mantenimento di 200,00 Euro nonchè un contributo mensile per ciascuna delle figlie di 250,00 Euro;
2. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli che ha accertato la sua tardività ex art. 325 c.p.c..
3. Ricorre per cassazione L.R. affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 155 e 324 c.p.c..
4. Si difende con controricorso T.M.F..
5. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: “posto che il termine breve di impugnazione (trenta giorni) decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 1, art. 325 c.p.c., comma 1, può il giudice investito dell’appello legittimamente computare quale termine finale un giorno festivo?” 6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
il ricorso è fondato non avendo la Corte di appello calcolato correttamente la durata del termine breve di impugnazione in quanto non ha tenuto conto della festività interessante l’ultimo giorno di decorrenza del termine prima dell’avvenuto deposito del ricorso in data 6 marzo 2006.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011