Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20073 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 24/09/2020), n.20073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8820/2013 R.G. proposto da:

S.G.L., elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua

Vetere (CE) Piazza Mazzini n. 8, presso lo Studio dall’Avv.

Gianfranco Corvino, che lo rappresenta e difende, “ulteriormente”

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 31, presso lo Studio

dell’Avv. Antonio Casella, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 271/39/2012, depositata il 14 settembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 5 marzo 2020

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che la Regionale della Campania, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Avv. Sgalia Giuseppe Luigi, riduceva la ripresa a tassazione di maggiori redditi ai fini IVA IRAP IRPEF 2005, che l’ufficio aveva accertato sulla scorta delle presunzioni legali stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, in caso di non giustificazione di prelievi e versamenti in conti correnti bancari; secondo la Regionale, infatti, “soltanto in alcuni casi”, “circa il venticinque per cento dei movimenti in uscita”, il contribuente era riuscito a dimostrare che le somme accreditate e poi prelevate erano relative a liquidazioni di sinistri a favore dei clienti;

2. che il contribuente ricorreva per un unico complesso motivo, al quale resisteva l’Agenzia;

3. che con il ricordato motivo veniva denunciata sia la violazione dell’art. 2697 c.c., che la violazione dell’art. 115 c.p.c. e ss., oltre che l’omessa valutazione di elementi probatori, nella sostanza addebitando alla Regionale, sia di non aver tenuto correttamente conto dei documenti prodotti per giustificare le movimentazioni bancarie, sia di aver ritenuto che le presunzioni previste dal D.P.R. n. 600 cit., art. 32, fossero legali relative, cioè idonee a gravare il contribuente della prova contraria; e che, comunque, la Regionale avrebbe dovuto riconoscere i costi;

4. che il motivo è parzialmente fondato, nel senso che segue;

5. che è certamente sbagliata l’illazione del ricorrente, secondo cui le ingiustificate movimentazioni bancarie non avrebbero carattere di presunzioni legali relative, come, invece, per costante interpretazione, espressamente prevede il D.P.R. n. 600 cit., art. 32, salva quindi soltanto la possibilità della contraria dimostrazione a carico del contribuente (Cass. sez. trib. n. 17156 del 2018); che è certamente inammissibile la critica rivolta alla Regionale di non aver ben valutato le prove documentali offerte, non solo per il palese difetto di autosufficienza, atteso che i documenti nemmeno sono precisamente indicati, ma anche perchè il minimo costituzionale garantito dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicuramente non comprende l’insoddisfacente apprezzamento delle prove (Cass. sez. un. 8053 del 2014); che è infine inammissibile la censura rivolta alla Regionale di non aver riconosciuto i costi, non solo per difetto di autosufficienza, in quanto gli stessi neanche vengono identificati, ma anche perchè la CTR non ha pronunciato su di una tale domanda, cosicchè l’eventuale esatta violazione da lamentare sarebbe stata quella dell’art. 112 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012);

6. che, tuttavia, va considerato che il D.P.R. n. 600 cit., art. 32, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva a carico dei professionisti la presunzione legale relativa discendente dagli ingiustificati prelievi da conto corrente, con la conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata sotto questo particolare profilo, per consentire il conseguente ulteriore e necessario accertamento (Corte Cost. n. 228 del 2014; Cass. sez. trib. n. 22931 del 2018).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, come in motivazione; cassa in parte qua l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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