Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20073 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16018/2017 proposto da:
P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VALERIO PICCOLO;
– ricorrente –
contro
AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO AFFENITA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE FAVIT;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1217/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa CHIARA
GRAZIOSI.
La Corte
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2012 Air Liquide Sanità Service S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano P.O. per ottenerne la condanna a pagarle la somma di Euro 35.000, oltre Iva, per il risarcimento dei danni da lui causati, quale subappaltatore, a causa della bruciatura di cavi in un cantiere in cui essa era appaltatrice. Il convenuto si costituiva resistendo. Con sentenza del 5 aprile 2016 il Tribunale accoglieva la domanda nella misura di Euro 30.420 oltre accessori. Il P. proponeva appello, cui resisteva controparte, e che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 22 marzo 2017.
Il P. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, da cui si è difesa con controricorso Air Liquide Sanità Service S.p.A.
rilevato altresì che: Con atto datato 28 marzo 2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e agli atti del giudizio, e che la controricorrente ha accettato tale rinuncia;
ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, non essendovi luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019